Sentenza del 01/07/2015 n. 13465 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia aveva contestato ai contribuenti una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione, nel 1998, del pacchetto azionario della Montecarlo Immobiliare S.p.A. ad Asterflor S.r.l. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva ritenuto che il corrispettivo tassabile fosse quello effettivamente incassato e che l’Ufficio non avesse fornito indizi della simulazione del prezzo dichiarato; aveva inoltre ritenuto contestata dall’Ufficio la perizia utilizzata per la valutazione degli immobili. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’accertamento, sostenendo che non occorresse una prova certa del maggior reddito; 2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere la CTR escluso gli indizi indicati nell’avviso, tra cui il pregio dei complessi alberghieri, gli utili della società e il raffronto con il costo risultante da una perizia; 3) errore nel ritenere contestata la perizia, che l’Ufficio sosteneva invece di aver recepito quanto alla valutazione degli immobili. I contribuenti avevano impugnato incidentalmente la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo: la CTR non aveva preteso una prova certa della percezione di un prezzo superiore, ma aveva ritenuto mancanti gli elementi presuntivi che l’Ufficio avrebbe dovuto addurre. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la motivazione era inadeguata perché aveva escluso in radice la presenza di indizi senza valutare compiutamente gli elementi indicati dall’Agenzia; anche il valore di mercato può concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare che il corrispettivo effettivo fosse superiore a quello dichiarato. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata a un’altra sezione della stessa CTR, anche per decidere sulle spese del giudizio di Cassazione. Quanto a G.C., il processo era stato dichiarato estinto con precedente decreto presidenziale, confermato dalle Sezioni unite.
Norme richiamate
D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, art. 5, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102
La disposizione è richiamata tra le norme che l’Agenzia assume violate in relazione all’accertamento della plusvalenza. La Corte non accoglie la censura di violazione normativa: il punto decisivo è l’inadeguatezza della valutazione degli elementi probatori svolta dalla CTR.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
La norma, invocata dall’Agenzia sull’accertamento parziale, non impone secondo la decisione una prova certa del maggior reddito; la CTR, tuttavia, non aveva adottato tale criterio, e la censura di violazione di legge è stata rigettata. È stata invece ritenuta insufficiente la motivazione sulla valutazione degli indizi.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3
La Corte ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso: l’esposizione dei fatti di causa era sufficientemente idonea a far comprendere la questione sottoposta al giudice.
Codice di procedura civile, art. 391
Le Sezioni unite si sono pronunciate cori sentenza n. 19980 del 23 settembre 2014, con la quale è stato dichiarato estinto il processo" in forza del decreto presidenziale suddetto, quanto al ricorso principale nei confronti di G.C. ed al suo ricorso incidentale ed è stata rimessa la causa a questa sezione riguardo ai ricorsi, principale e incidentale, concernenti le altre due parti contribuenti.
La norma disciplina la dichiarazione di estinzione e la richiesta di fissazione dell’udienza contro il decreto presidenziale. In questo procedimento, il processo è rimasto estinto per la posizione di G.C., mentre il giudizio è proseguito per gli altri contribuenti.
Massime di principio
- Per contestare il prezzo dichiarato in una cessione, l’Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta o certa della simulazione: può fondare l’accertamento su indizi e presunzioni, purché siano concretamente allegati e valutati.
- Il valore di mercato non dimostra da solo che il corrispettivo effettivo sia stato superiore a quello dichiarato, ma può essere considerato insieme ad altri elementi indiziari nella ricostruzione della plusvalenza.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo effettivo e coerente gli elementi specificamente indicati dall’Ufficio. È censurabile una motivazione che escluda in radice l’esistenza di indizi senza confrontarsi con tali elementi.
- La cassazione per motivazione inadeguata non accerta automaticamente la maggiore plusvalenza: comporta un nuovo esame dei fatti da parte del giudice di rinvio.
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