Cassazione Penale, Ordinanza n. 20803/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello è quindi rimasta ferma, con conferma della condanna nei confronti dell'imputato per il reato di rapina aggravata contestato nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Torino. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si denunciava vizio di motivazione, contestando soprattutto la valutazione di attendibilità del testimone indicato come Ravo e sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio; con il secondo si deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sulla circostanza aggravante della rapina commessa da più persone riunite ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato in modo coerente e completo le ragioni dell'attendibilità del dichiarante. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità, perché riproponeva censure già esaminate e respinte in appello, mentre il giudizio di comparazione tra circostanze era stato motivato in modo congruo e non manifestamente illogico.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere oggetto di giudizio di comparazione con aggravanti; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
La circostanza aggravante delle più persone riunite è stata posta in comparazione con le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di equivalenza operato dai giudici di merito.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre una mera rilettura delle risultanze probatorie o una diversa valutazione dell'attendibilità dei testimoni, quando la sentenza di merito abbia motivato in modo logico e completo.
- La censura sul vizio di motivazione è inammissibile se non si confronta specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante; non basta contrapporre un diverso apprezzamento di merito.
- La riproposizione in cassazione di doglianze già dedotte e puntualmente respinte in appello integra inammissibilità per aspecificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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