Cassazione Penale, Ordinanza n. 04931/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li aveva condannati per l'occupazione abusiva di un alloggio popolare. Con un primo motivo, comune a entrambi, hanno dedotto il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che l'occupazione sarebbe stata giustificata dalle loro condizioni abitative. Con un secondo e terzo motivo, anch'essi comuni, hanno contestato l'eccessività della pena e la nullità della sentenza per omessa considerazione di prove a discarico. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione adeguata; ha inoltre osservato che, secondo il consolidato orientamento richiamato, lo stato di necessità non è invocabile per soddisfare in via definitiva un bisogno abitativo, ma solo per un pericolo attuale e transitorio, elemento che nel caso concreto non risultava allegato né emerso. I restanti motivi sono stati giudicati generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi di fatto o di prova posti a base della censura e quindi non consentivano un sindacato effettivo del giudice di legittimità.
Norme richiamate
La causa di giustificazione dello stato di necessità è invocabile solo in presenza di un pericolo attuale e transitorio; non può essere utilizzata per risolvere stabilmente un bisogno abitativo mediante l'occupazione abusiva di un alloggio popolare.
Norme poste a fondamento della condanna per l'occupazione abusiva contestata agli imputati.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e adeguatamente articolati; è inammissibile la doglianza generica o indeterminata che non consenta di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente pedissequo le stesse doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte, perché il ricorso deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata.
- Lo stato di necessità non può essere riconosciuto per fronteggiare un bisogno abitativo stabile o definitivo; è invece necessario un pericolo attuale, concreto e transitorio, non altrimenti evitabile.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto e di prova posti a base della censura; la mera affermazione dell'eccessività della pena o dell'omessa considerazione di prove, senza puntuale indicazione, integra un motivo generico e inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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