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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50439/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna pronunciata in rito abbreviato: 1) vizio di motivazione per l'affermazione di reità relativamente al delitto di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter), per non aver correttamente applicato i principi della sentenza "Savarese" e perchè l'imputato avrebbe agito per finalità investigative; 2) censura della responsabilità per calunnia (artt. 110, 368 c.p.) sostenendo che le tracce trovate nel PC non dimostrerebbero il file ma solo un collegamento, e che il PC era in uso a più militari; 3) difesa di alibi perchè l'imputato risultava di pattuglia nella fascia oraria in cui sarebbe avvenuta l'estrazione (00:20:15); 4) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello con escussione del teste D'Alessio, necessario a confermare l'alibi; 5) violazione del diritto di difesa nel rito abbreviato per l'assunzione della testimonianza del maresciallo Ferrara che avrebbe precluso la facoltà di revoca dell'abbreviato; 6) doglianza sul diniego delle attenuanti generiche e sull'aumento di pena per continuazione con il reato satellite.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato (in parte dichiarato inammissibile e, nel complesso, infondato). La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito: si tratta di doppia conforme, la motivazione dei gradi di merito è ritenuta coerente e logica; l'accesso abusivo è stato fondatamente ricollegato all'uso delle credenziali personali dell'imputato e alla ripetuta interrogazione dello SDI con sigle alfanumeriche di fantasia, escludendo la natura di accertamenti ufficiali; le tracce informatiche e la coincidenza tra la denominazione "PALI17" e l'esposto anonimo, unitamente al rinvenimento di documenti analoghi presso l'abitazione, giustificano l'attribuzione del reato (anche eventualmente in concorso con persone non identificate) e la responsabilità per calunnia; l'esistenza dell'alibi e l'eccezione circa l'orario non sono idonee a sovvertire le risultanze probatorie; la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello rientra nella discrezionalità del giudice e non appare viziata da lacune manifeste; l'assunzione della testimonianza nel rito abbreviato era consentita ex art. 441 cod. proc. pen.; il diniego delle attenuanti generiche ed il calcolo dell'aumento per continuazione sono adeguatamente motivati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Integra il reato l'accesso o la permanenza in un sistema informatico protetto anche se l'agente è abilitato, qualora l'accesso sia effettuato per finalità estranee alle funzioni esercitate o in violazione dei limiti prescritti dal titolare del sistema; gli scopi soggettivi dell'agente sono irrilevanti ai fini della sussistenza del reato.

  • art. 110 e art. 368 cod. pen.

    Art.110 (concorso di persone nel reato) applicato per ipotesi di concorso con persone non identificate; art.368 (calunnia) valutata alla luce del collegamento tra documentazione informatica e l'esposto anonimo inviato alla Procura.

  • art. 81 cpv. cod. pen. (continuazione)

    Regola l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha ritenuto regolarmente motivato il calcolo dell'incremento per il reato satellite e la congruità del risultato complessivo.

  • art. 441 cod. proc. pen. (comma 5)

    Nel rito abbreviato il giudice può, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assumere anche d'ufficio gli elementi necessari: tale potere di integrazione probatoria è legittimo e analogo a quanto previsto per il dibattimento.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro giurisprudenziale per l'integrazione probatoria; conferma la possibilità per il giudice di acquisire prove necessarie per decidere anche nei riti a prova contratta.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e lett. d) cod. proc. pen.

    Limiti di censura in cassazione: inammissibilità dei motivi che riproducono pedissequamente l'impugnazione di merito e l'onere di dimostrare la manifesta illogicità o carenza di motivazione nel testo della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis cod. pen. (riforma e giurisprudenza successiva)

    Dopo la riforma la mera assenza di precedenti non è più sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche; è legittimo negarle se mancano elementi positivi di segno favorevole.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena utilizzati per motivare la proporzione e la congruità dell'aumento della pena nel caso di reato continuato.

  • Norme processuali emergenziali: art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e art.16 comma 1 D.L. 30/12/2021

    Predisposizioni che hanno consentito il trattamento cartolare del procedimento (gestione semplificata del fascicolo e udienze).

  • Giurisprudenza: Sez. U, sentenza "Savarese" (n. 41210 del 18/05/2017)

    Richiamata per il principio secondo cui anche un soggetto abilitato che accede al sistema per scopi estranei integra il reato di accesso abusivo; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio al caso di specie.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone) e altre sul reato continuato

    Principi richiamati in ordine al dovere di motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e la proporzione complessiva delle pene.

Massime di principio

  • L'accesso a sistemi informatici protetti compiuto mediante credenziali personali, se effettuato per scopi estranei alle funzioni autorizzate o in violazione dei limiti imposti, integra il reato di cui all'art. 615-ter anche quando l'autore è formalmente abilitato: la giustificazione soggettiva (es. finalità investigative private) non esclude il reato.
  • Tracce informatiche, denominazioni corrispondenti a documenti/invii anonimi e l'uso delle credenziali dell'utente costituiscono elementi probatori idonei ad attribuire la paternità di un documento digitale, anche in assenza del file salvato nella memoria fissa.
  • In casi di "doppia conforme" (sentenze di primo grado e appello concordi) la Corte di Cassazione è limitata a un sindacato di legittimità sulla congruità e coerenza della motivazione e non può sostituirsi alla valutazione di merito offrendo ricostruzioni alternative dei fatti.
  • La decisione del giudice di appello sulla rinnovazione dell'istruttoria rientra nella sua discrezionalità; solo la presenza di lacune manifeste e decisive nella motivazione può giustificare censura in cassazione.
  • Nel rito abbreviato il giudice può integrare d'ufficio la prova (art. 441, comma 5): l'assunzione di nuove prove è compatibile con il diritto di difesa purché sia effettuata nel rispetto del contraddittorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in termini sintetici, purché risultino indicati gli elementi di fatto o di diritto che giustificano la decisione; dopo la riforma dell'art. 62-bis non è più sufficiente l'assenza di precedenti.
  • Quando si contesta la correttezza tecnica delle risultanze informatiche, è essenziale indicare elementi specifici dal testo della sentenza che dimostrino la manifesta illogicità o carenza di motivazione, altrimenti la censura in cassazione è inammissibile o infondata.

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