Cassazione Penale, Sentenza n. 50439/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna pronunciata in rito abbreviato: 1) vizio di motivazione per l'affermazione di reità relativamente al delitto di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter), per non aver correttamente applicato i principi della sentenza "Savarese" e perchè l'imputato avrebbe agito per finalità investigative; 2) censura della responsabilità per calunnia (artt. 110, 368 c.p.) sostenendo che le tracce trovate nel PC non dimostrerebbero il file ma solo un collegamento, e che il PC era in uso a più militari; 3) difesa di alibi perchè l'imputato risultava di pattuglia nella fascia oraria in cui sarebbe avvenuta l'estrazione (00:20:15); 4) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello con escussione del teste D'Alessio, necessario a confermare l'alibi; 5) violazione del diritto di difesa nel rito abbreviato per l'assunzione della testimonianza del maresciallo Ferrara che avrebbe precluso la facoltà di revoca dell'abbreviato; 6) doglianza sul diniego delle attenuanti generiche e sull'aumento di pena per continuazione con il reato satellite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato (in parte dichiarato inammissibile e, nel complesso, infondato). La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito: si tratta di doppia conforme, la motivazione dei gradi di merito è ritenuta coerente e logica; l'accesso abusivo è stato fondatamente ricollegato all'uso delle credenziali personali dell'imputato e alla ripetuta interrogazione dello SDI con sigle alfanumeriche di fantasia, escludendo la natura di accertamenti ufficiali; le tracce informatiche e la coincidenza tra la denominazione "PALI17" e l'esposto anonimo, unitamente al rinvenimento di documenti analoghi presso l'abitazione, giustificano l'attribuzione del reato (anche eventualmente in concorso con persone non identificate) e la responsabilità per calunnia; l'esistenza dell'alibi e l'eccezione circa l'orario non sono idonee a sovvertire le risultanze probatorie; la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello rientra nella discrezionalità del giudice e non appare viziata da lacune manifeste; l'assunzione della testimonianza nel rito abbreviato era consentita ex art. 441 cod. proc. pen.; il diniego delle attenuanti generiche ed il calcolo dell'aumento per continuazione sono adeguatamente motivati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Integra il reato l'accesso o la permanenza in un sistema informatico protetto anche se l'agente è abilitato, qualora l'accesso sia effettuato per finalità estranee alle funzioni esercitate o in violazione dei limiti prescritti dal titolare del sistema; gli scopi soggettivi dell'agente sono irrilevanti ai fini della sussistenza del reato.
Art.110 (concorso di persone nel reato) applicato per ipotesi di concorso con persone non identificate; art.368 (calunnia) valutata alla luce del collegamento tra documentazione informatica e l'esposto anonimo inviato alla Procura.
art. 81 cpv. cod. pen. (continuazione)
Regola l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha ritenuto regolarmente motivato il calcolo dell'incremento per il reato satellite e la congruità del risultato complessivo.
art. 441 cod. proc. pen. (comma 5)
Nel rito abbreviato il giudice può, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assumere anche d'ufficio gli elementi necessari: tale potere di integrazione probatoria è legittimo e analogo a quanto previsto per il dibattimento.
Richiamato come parametro giurisprudenziale per l'integrazione probatoria; conferma la possibilità per il giudice di acquisire prove necessarie per decidere anche nei riti a prova contratta.
art. 606 comma 1 lett. b) e lett. d) cod. proc. pen.
Limiti di censura in cassazione: inammissibilità dei motivi che riproducono pedissequamente l'impugnazione di merito e l'onere di dimostrare la manifesta illogicità o carenza di motivazione nel testo della sentenza impugnata.
art. 62-bis cod. pen. (riforma e giurisprudenza successiva)
Dopo la riforma la mera assenza di precedenti non è più sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche; è legittimo negarle se mancano elementi positivi di segno favorevole.
Parametri per la determinazione della pena utilizzati per motivare la proporzione e la congruità dell'aumento della pena nel caso di reato continuato.
Norme processuali emergenziali: art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e art.16 comma 1 D.L. 30/12/2021
Predisposizioni che hanno consentito il trattamento cartolare del procedimento (gestione semplificata del fascicolo e udienze).
Giurisprudenza: Sez. U, sentenza "Savarese" (n. 41210 del 18/05/2017)
Richiamata per il principio secondo cui anche un soggetto abilitato che accede al sistema per scopi estranei integra il reato di accesso abusivo; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio al caso di specie.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone) e altre sul reato continuato
Principi richiamati in ordine al dovere di motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e la proporzione complessiva delle pene.
Massime di principio
- L'accesso a sistemi informatici protetti compiuto mediante credenziali personali, se effettuato per scopi estranei alle funzioni autorizzate o in violazione dei limiti imposti, integra il reato di cui all'art. 615-ter anche quando l'autore è formalmente abilitato: la giustificazione soggettiva (es. finalità investigative private) non esclude il reato.
- Tracce informatiche, denominazioni corrispondenti a documenti/invii anonimi e l'uso delle credenziali dell'utente costituiscono elementi probatori idonei ad attribuire la paternità di un documento digitale, anche in assenza del file salvato nella memoria fissa.
- In casi di "doppia conforme" (sentenze di primo grado e appello concordi) la Corte di Cassazione è limitata a un sindacato di legittimità sulla congruità e coerenza della motivazione e non può sostituirsi alla valutazione di merito offrendo ricostruzioni alternative dei fatti.
- La decisione del giudice di appello sulla rinnovazione dell'istruttoria rientra nella sua discrezionalità; solo la presenza di lacune manifeste e decisive nella motivazione può giustificare censura in cassazione.
- Nel rito abbreviato il giudice può integrare d'ufficio la prova (art. 441, comma 5): l'assunzione di nuove prove è compatibile con il diritto di difesa purché sia effettuata nel rispetto del contraddittorio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in termini sintetici, purché risultino indicati gli elementi di fatto o di diritto che giustificano la decisione; dopo la riforma dell'art. 62-bis non è più sufficiente l'assenza di precedenti.
- Quando si contesta la correttezza tecnica delle risultanze informatiche, è essenziale indicare elementi specifici dal testo della sentenza che dimostrino la manifesta illogicità o carenza di motivazione, altrimenti la censura in cassazione è inammissibile o infondata.
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