Cassazione Penale, Sentenza n. 47040/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza d'appello che in vari punti aveva assolto o escluso aggravanti mafiose (art. 416-bis, art. 7 l. n.203/1991, art. 12-quinquies d.l. n.306/92) o rideterminato pena e misure per alcuni imputati, eccependo vizio di applicazione della norma penale e insufficiente valutazione probatoria (captazioni, dichiarazioni di collaboratori, giudicati di processi connessi). In particolare contestava la mancata ravvisazione della intraneità o del concorso esterno nella cosca Trapasso nei confronti di più imputati, la mancata applicazione dell'aggravante mafiosa per Scandale e la revoca della confisca, nonché la qualificazione delle condotte usurarie come riconducibili all'associazione. Dall'altra parte, gli imputati (Borelli, De Fazio, Russo, Zofrea e altri) proponevano ricorsi per cassazione lamentando errori di diritto e vizio di motivazione della sentenza d'appello: omessa rinnovazione del dibattimento su dichiarazioni decisive, travisamento della prova, insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni di collaboratori, errata applicazione delle aggravanti (arma, reimpiego dei proventi), e violazioni procedurali rilevanti ai fini della conferma delle condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in larga parte ritenuto infondati i ricorsi del Procuratore generale nei confronti di Aiello Gregorio e Salvatore, Colosimo Giovanni, Bianco Antonio e Greco Francesco (ricorsi dichiarati inammissibili; pertanto confermate, nei rispettivi profili, le decisioni di merito favorevoli agli imputati). Il ricorso del P.G. su Scandale è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia di prescrizione e la revoca della confisca sono state ritenute corrette. Quanto ai ricorsi proposti dagli imputati: - Vito Borelli: il ricorso è stato ritenuto fondato e la sentenza impugnata annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto (assoluzione definitiva). - Maurizio De Fazio: ricorso fondato; sentenza annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto (assoluzione definitiva). - Rolando Russo: ricorso fondato; sentenza annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto (assoluzione definitiva). - Massimo Zofrea: la Cassazione ha ritenuto alcune censure fondate in parte: ha escluso la sufficienza probatoria sulle aggravanti contestate (in particolare sul reimpiego dei proventi ex art. 416-bis comma 6 e sulla formulazione motivazionale dell'aggravante armata) e ha censurato la quantificazione per continuazione; le statuizioni relative a queste aggravanti e alla quantificazione sono state parzialmente annullate e rinviate per nuovo esame; gli altri profili di responsabilità e le prove ritenute convergenti sono in parte confermati. In sintesi il verdetto finale favorisce in modo prevalente gli imputati (diverse assoluzioni definitive e annullamenti parziali con rinvio per questioni di aggravanti).
Norme richiamate
Per la partecipazione all'associazione mafiosa è richiesta un'affectio societatis e un apporto stabile e causale alla consorteria; la mera soggezione o rapporti di debito/usura non bastano. Le aggravanti (comma 4 - disponibilità di armi; comma 6 - reimpiego nei settori economici) richiedono prova specifica e motivazione puntuale
Richiamato relativamente al concorso in reato-fine (p. es. intestazione fittizia): per concorrere occorre consapevolezza della finalità illecita dell'operazione e un contributo causale
Aggravante relativa al vincolo mafioso; la sua sussistenza deve essere specificamente dimostrata e non può essere desunta genericamente da collegamenti o giudicati altrui senza riscontri
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis cod. pen.)
Norma sull'intestazione fittizia: l'intestatario risponde se consapevole della finalità elusiva/agevolativa; occorre dimostrare la consapevolezza e il nesso di collaborazione
Riferito alla legittimazione del pubblico ministero ad impugnare; la Cassazione ricorda che l'atto può essere sottoscritto anche da sostituti delegati nell'ambito dell'ufficio e che l'impersonalità dell'ufficio richiede flessibilità formale
art. 603 e art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
Disciplina la riassunzione/rinnovazione del dibattimento in appello: se la riforma 'in peius' riguarda la credibilità intrinseca di un proclamatore di fatti decisivo, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'esame; se si trattava di valutazione sostenuta da riscontri estrinseci, la rinnovazione può non rendersi necessaria
art. 2 cod. pen. (legge n. 69/2015)
Richiamato con riferimento alla questione edittale: la Corte osserva che, in assenza di condotte successive al 2014, il giudice deve motivare l'eventuale applicazione delle norme di aumento edittale introdotte dalla legge
artt. 81 cpv., 629, 628 cod. pen.
Norme richiamate nei capi relativi a rapine/estorsioni e valutazione delle circostanze aggravanti/continuazione; la loro applicazione richiede motivazione specifica e riscontri
Massime di principio
- La configurazione del reato di associazione mafiosa richiede prova di una 'affectio societatis' ossia un inserimento stabile e un contributo concreto e causale alla consorteria; soggezione, usura o rapporti personali non sono di per sé sufficienti.
- Il concorso esterno in associazione mafiosa non è un "minus" probatorio rispetto alla partecipazione: richiede la consapevolezza dei fini mafiosi e un contributo idoneo a conservare o rafforzare la struttura associativa.
- Per riformare in peius un'assoluzione è spesso necessaria la rinnovazione delle dichiarazioni del propalante quando la nuova decisione si fondi su una diversa valutazione della sua credibilità intrinseca; invece riscontri oggettivi possono evitare la rinnovazione.
- Le aggravanti ex art. 416-bis (disponibilità di armi; reimpiego dei proventi) richiedono prova puntuale: per l'aggravante armata va dimostrata la disponibilità effettiva e la consapevolezza dell'uso; per il reimpiego occorre dimostrare l'effettiva penetrazione/condizionamento di un settore economico, non il semplice investimento di proventi illeciti.
- I giudicati di altri procedimenti non si traslano automaticamente in nuovo processo: il giudice mantiene autonomia valutativa e deve motivare, caso per caso, l'intervento del giudicato altrui.
- La mera somma di elementi indiziari generici o la valorizzazione circolare di dichiarazioni di un unico collaboratore senza riscontri individualizzanti non è sufficiente a fondare la responsabilità per associazione di tipo mafioso.
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