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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47040/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza d'appello che in vari punti aveva assolto o escluso aggravanti mafiose (art. 416-bis, art. 7 l. n.203/1991, art. 12-quinquies d.l. n.306/92) o rideterminato pena e misure per alcuni imputati, eccependo vizio di applicazione della norma penale e insufficiente valutazione probatoria (captazioni, dichiarazioni di collaboratori, giudicati di processi connessi). In particolare contestava la mancata ravvisazione della intraneità o del concorso esterno nella cosca Trapasso nei confronti di più imputati, la mancata applicazione dell'aggravante mafiosa per Scandale e la revoca della confisca, nonché la qualificazione delle condotte usurarie come riconducibili all'associazione. Dall'altra parte, gli imputati (Borelli, De Fazio, Russo, Zofrea e altri) proponevano ricorsi per cassazione lamentando errori di diritto e vizio di motivazione della sentenza d'appello: omessa rinnovazione del dibattimento su dichiarazioni decisive, travisamento della prova, insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni di collaboratori, errata applicazione delle aggravanti (arma, reimpiego dei proventi), e violazioni procedurali rilevanti ai fini della conferma delle condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in larga parte ritenuto infondati i ricorsi del Procuratore generale nei confronti di Aiello Gregorio e Salvatore, Colosimo Giovanni, Bianco Antonio e Greco Francesco (ricorsi dichiarati inammissibili; pertanto confermate, nei rispettivi profili, le decisioni di merito favorevoli agli imputati). Il ricorso del P.G. su Scandale è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia di prescrizione e la revoca della confisca sono state ritenute corrette. Quanto ai ricorsi proposti dagli imputati: - Vito Borelli: il ricorso è stato ritenuto fondato e la sentenza impugnata annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto (assoluzione definitiva). - Maurizio De Fazio: ricorso fondato; sentenza annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto (assoluzione definitiva). - Rolando Russo: ricorso fondato; sentenza annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto (assoluzione definitiva). - Massimo Zofrea: la Cassazione ha ritenuto alcune censure fondate in parte: ha escluso la sufficienza probatoria sulle aggravanti contestate (in particolare sul reimpiego dei proventi ex art. 416-bis comma 6 e sulla formulazione motivazionale dell'aggravante armata) e ha censurato la quantificazione per continuazione; le statuizioni relative a queste aggravanti e alla quantificazione sono state parzialmente annullate e rinviate per nuovo esame; gli altri profili di responsabilità e le prove ritenute convergenti sono in parte confermati. In sintesi il verdetto finale favorisce in modo prevalente gli imputati (diverse assoluzioni definitive e annullamenti parziali con rinvio per questioni di aggravanti).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Per la partecipazione all'associazione mafiosa è richiesta un'affectio societatis e un apporto stabile e causale alla consorteria; la mera soggezione o rapporti di debito/usura non bastano. Le aggravanti (comma 4 - disponibilità di armi; comma 6 - reimpiego nei settori economici) richiedono prova specifica e motivazione puntuale

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato relativamente al concorso in reato-fine (p. es. intestazione fittizia): per concorrere occorre consapevolezza della finalità illecita dell'operazione e un contributo causale

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Aggravante relativa al vincolo mafioso; la sua sussistenza deve essere specificamente dimostrata e non può essere desunta genericamente da collegamenti o giudicati altrui senza riscontri

  • art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis cod. pen.)

    Norma sull'intestazione fittizia: l'intestatario risponde se consapevole della finalità elusiva/agevolativa; occorre dimostrare la consapevolezza e il nesso di collaborazione

  • art. 593-bis cod. proc. pen.

    Riferito alla legittimazione del pubblico ministero ad impugnare; la Cassazione ricorda che l'atto può essere sottoscritto anche da sostituti delegati nell'ambito dell'ufficio e che l'impersonalità dell'ufficio richiede flessibilità formale

  • art. 603 e art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la riassunzione/rinnovazione del dibattimento in appello: se la riforma 'in peius' riguarda la credibilità intrinseca di un proclamatore di fatti decisivo, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'esame; se si trattava di valutazione sostenuta da riscontri estrinseci, la rinnovazione può non rendersi necessaria

  • art. 2 cod. pen. (legge n. 69/2015)

    Richiamato con riferimento alla questione edittale: la Corte osserva che, in assenza di condotte successive al 2014, il giudice deve motivare l'eventuale applicazione delle norme di aumento edittale introdotte dalla legge

  • artt. 81 cpv., 629, 628 cod. pen.

    Norme richiamate nei capi relativi a rapine/estorsioni e valutazione delle circostanze aggravanti/continuazione; la loro applicazione richiede motivazione specifica e riscontri

Massime di principio

  • La configurazione del reato di associazione mafiosa richiede prova di una 'affectio societatis' ossia un inserimento stabile e un contributo concreto e causale alla consorteria; soggezione, usura o rapporti personali non sono di per sé sufficienti.
  • Il concorso esterno in associazione mafiosa non è un "minus" probatorio rispetto alla partecipazione: richiede la consapevolezza dei fini mafiosi e un contributo idoneo a conservare o rafforzare la struttura associativa.
  • Per riformare in peius un'assoluzione è spesso necessaria la rinnovazione delle dichiarazioni del propalante quando la nuova decisione si fondi su una diversa valutazione della sua credibilità intrinseca; invece riscontri oggettivi possono evitare la rinnovazione.
  • Le aggravanti ex art. 416-bis (disponibilità di armi; reimpiego dei proventi) richiedono prova puntuale: per l'aggravante armata va dimostrata la disponibilità effettiva e la consapevolezza dell'uso; per il reimpiego occorre dimostrare l'effettiva penetrazione/condizionamento di un settore economico, non il semplice investimento di proventi illeciti.
  • I giudicati di altri procedimenti non si traslano automaticamente in nuovo processo: il giudice mantiene autonomia valutativa e deve motivare, caso per caso, l'intervento del giudicato altrui.
  • La mera somma di elementi indiziari generici o la valorizzazione circolare di dichiarazioni di un unico collaboratore senza riscontri individualizzanti non è sufficiente a fondare la responsabilità per associazione di tipo mafioso.

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