Cassazione Penale, Ordinanza n. 10237/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti di un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di versare una cauzione alla Cassa delle ammende. Il fatto contestato consisteva nel non avere ottemperato all'obbligo di versamento della somma di euro 600,00 entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto, né nell'avere offerto garanzie sostitutive, integrando il reato di cui all'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva inosservanza della norma incriminatrice e vizio di motivazione, sostenendo in sintesi che non vi fosse prova della reale capacità economica di adempiere, anche in ragione dei redditi riferiti agli anni 2018 e 2019, della richiesta di patrocinio a spese dello Stato presentata nel 2022 e della detenzione sofferta, che avrebbe impedito il pagamento della cauzione. La Corte ha ritenuto che tali censure riproponessero questioni già esaminate dal giudice di merito e che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e corretta, anche nel richiamo ai precedenti penali del ricorrente relativi a reati contro il patrimonio, considerati indicativi di redditi illeciti e non efficacemente contrastati dal ricorso.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
punisce l'omesso versamento della cauzione imposta al soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, quando non siano state offerte garanzie sostitutive entro il termine fissato.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per la valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
- In tema di omesso versamento della cauzione imposta al sorvegliato speciale, la rimproverabilità della condotta può essere esclusa solo da un effettivo e specifico rilievo probatorio sull'impossibilità di adempiere; non è sufficiente allegare in modo generico la mancanza di liquidità o richiamare in modo non dimostrativo la detenzione.
- La valutazione della capacità economica del soggetto può essere sorretta anche da elementi indiziari relativi ai precedenti penali e alla presumibile provenienza illecita dei redditi, purché il ragionamento del giudice di merito sia coerente e non manifestamente illogico.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- ],
- rami:[
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →