Cassazione Penale, Ordinanza n. 31721/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna per due episodi di furto in abitazione aggravato, riuniti sotto il vincolo della continuazione. I motivi erano due: con il primo si denunciava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la condanna avrebbe valorizzato la continuazione senza che nel capo di imputazione vi fosse richiamo all'art. 81 c.p.; con il secondo si contestavano l'eccessività della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza e l'omessa esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il principio di correlazione non è violato quando la sentenza accerta la continuazione tra più condotte tutte autonomamente integranti il reato contestato, purché i fatti siano compiutamente descritti e l'imputato sia stato posto in condizione di difendersi; ha poi reputato manifestamente infondato e comunque generico il secondo motivo, rilevando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p., che la motivazione della Corte territoriale era congrua e che la censura sulla recidiva era inammissibile perché non devoluta in appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede una concreta incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un pregiudizio effettivo al diritto di difesa; non basta un mero confronto letterale tra contestazione e decisione.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; in mancanza, la doglianza è generica e non consente il controllo di legittimità.
La mancanza di un espresso richiamo all'articolo nel capo di imputazione non impedisce il riconoscimento della continuazione se i fatti sono descritti in modo compiuto e autonomamente riconducibili al reato contestato.
La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena deve essere ancorata agli elementi ritenuti rilevanti o decisivi nella concreta vicenda, con motivazione congrua.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato se la sentenza riconosce la continuazione tra più condotte già compiutamente descritte nell'imputazione, anche in assenza del richiamo espresso all'art. 81 c.p., purché non vi sia mutamento del fatto contestato né lesione concreta del diritto di difesa.
- La verifica della correlazione non si esaurisce nel confronto letterale tra capo di imputazione e dispositivo: occorre accertare se l'imputato abbia compreso l'addebito e abbia potuto difendersi efficacemente sui fatti oggetto di contestazione.
- In sede di legittimità la censura sulla dosimetria della pena è ammissibile solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione effettiva; non è consentito sollecitare una nuova valutazione discrezionale della pena base o del trattamento sanzionatorio.
- Le doglianze sui criteri di bilanciamento delle circostanze e sulla recidiva devono essere specifiche e devolute nei precedenti gradi di giudizio; se introducono per la prima volta in cassazione questioni non trattate in appello, sono inammissibili.
- La genericità del motivo di ricorso, quando non individua gli specifici passaggi della motivazione censurata né gli elementi di fatto posti a fondamento della critica, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
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