Cassazione Penale, Sentenza n. 13538/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma sostenendo: 1) errata applicazione dell'art. 628 c.p. e vizi motivazionali (art. 606 lett. b ed e c.p.p.); 2) errata riqualificazione del capo D da insolvenza fraudolenta a estorsione (art. 606 lett. b e c c.p.p.); 3) vizi motivazionali per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 lett. e c.p.p.). Il Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. perché i motivi risultano affetti da profili di inammissibilità: il primo motivo (assenza di ingiusto profitto) è nuovo e non era dedotto in appello (applicazione combinata degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.); il secondo motivo è privo di interesse dato che la pena è rimasta immutata tra primo e secondo grado e quindi non potrebbe ridursi in caso di rinvio; il terzo motivo è privo di interesse poiché le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado in equivalenza (confermata la recidiva ostativa). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma penalmente invocata dal ricorrente (errata applicazione); la Corte non ha esaminato il merito della sua applicazione perché il motivo è stato ritenuto nuovo e quindi inammissibile in Cassazione
Disposizioni richiamate relative ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che i motivi dedotti rientrano nelle lettere richiamate ma alcuni erano nuovi o privi di interesse e pertanto inammissibili
Applicato insieme all'art. 606 per escludere l'ammissibilità di questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni (materia di ordine pubblico o impossibilità di dedurle in appello)
Norma cui la Corte ha fatto riferimento per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per condannare il ricorrente alle spese processuali
Richiamato per spiegare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale/procedurale
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere dedotte questioni nuove che non siano state sollevate in grado d'appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello
- La mancanza di modifica del trattamento sanzionatorio tra primo e secondo grado può determinare la carenza di interesse a impugnare in Cassazione questioni che, anche se accolte, non ridurrebbero la pena
- Le circostanze attenuanti già applicate in primo grado (anche in equivalenza) non possono essere riapplicate per ottenere un duplicato beneficio in sede di impugnazione successiva
- La Corte può riqualificare un fatto ma, in mancanza di impugnazione da parte del Ministero o di richiesta di modifica della pena, può lasciare immutato il trattamento sanzionatorio
- La presentazione di motivi infondati o inammissibili può comportare la condanna alle spese e, se ravvisata colpa, il pagamento di somme alla cassa delle ammende
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