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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32713/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto dal Tribunale di Como, con sentenza del 12 novembre 2025 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e previo consenso del Pubblico ministero, l'applicazione della pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione, previa esclusione della recidiva e concessione delle attenuanti generiche, per più delitti unificati dal vincolo della continuazione, tra cui tentato omicidio, lesioni aggravate e porto di arma, contestati ai capi 1), 2), 3), 4) e 5). Il ricorrente, assistito dal difensore, ha denunciato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice non avesse illustrato le ragioni del proprio convincimento e, in particolare, non avesse adeguatamente motivato la qualificazione giuridica dei fatti. La Corte ha ritenuto il ricorso proposto per ragioni non consentite nei confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché la deduzione di un vizio motivazionale non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendone la trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta non sia ammissibile un ricorso fondato sulla carenza o illogicità della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La disposizione individua tassativamente i motivi di ricorso per cassazione proponibili contro la sentenza di applicazione della pena; tra essi non rientra la denuncia di carenza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente non è stato ritenuto proponibile contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso proposto per ragioni non consentite.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

    Norma richiamata nel capo relativo al porto di arma, senza ulteriore interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La deduzione della mancanza, insufficienza o manifesta illogicità della motivazione non costituisce motivo consentito di ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena è fondato esclusivamente su un vizio motivazionale non rientrante tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., esso deve essere dichiarato inammissibile e può essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoRiti alternativiImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

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