Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05565/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito per penali contrattuali da ritardo maturate nell'esecuzione di una convenzione di appalto relativa a un'opera ferroviaria. La creditrice aveva chiesto l'ammissione di due importi distinti: uno anteriore alla domanda di concordato preventivo con riserva e uno successivo, da ammettere in prededuzione. Il giudice delegato aveva escluso i crediti ritenendo decisiva una transazione intervenuta successivamente tra le parti, definita a chiusura di ogni rapporto e pretesa. La creditrice aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l'ammissione, in prededuzione, della somma ridotta prevista dall'accordo transattivo. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che la domanda in opposizione fosse nuova, perché fondata sulla transazione del 27 maggio 2020 e non più sull'originario inadempimento contrattuale, e comunque che nel rito di verifica del passivo non siano ammesse nuove domande o emendatio libelli. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con otto motivi, lamentando anche l'omessa comunicazione del progetto di stato passivo, la violazione delle norme sulla verifica del passivo, l'erronea qualificazione della transazione come novativa e l'erronea pretesa di una nuova domanda ex art. 101 l.fall. per il credito derivante dall'accordo transattivo, sostenendo invece che si trattasse del medesimo credito originario solo ridotto nel quantum e sottoposto a condizione sospensiva di remissione non avveratasi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla comunicazione del progetto di stato passivo, affermando che l'eventuale nullità per omessa trasmissione si converte in motivo di opposizione e, se non dedotta, si sana; in ogni caso, il tribunale aveva comunque preso in considerazione i rilievi difensivi della creditrice. Ha però accolto i motivi centrali relativi alla qualificazione della transazione e all'inammissibilità della domanda: ha affermato che il tribunale non poteva limitarsi a dichiarare nuova la domanda per il solo fatto che si fondava sulla transazione, ma doveva verificare se l'accordo fosse davvero novativo oppure conservativo, cioè se avesse estinto il precedente rapporto con costituzione di un nuovo credito o se avesse soltanto ridotto quantitativamente il credito originario senza mutarne titolo e oggetto. La Corte ha inoltre rilevato che andava accertata la reale efficacia della clausola di remissione subordinata a condizione sospensiva. Poiché tale verifica non era stata compiuta, il decreto è stato cassato con rinvio al tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 111 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prededuzione del credito maturato dopo l'apertura della procedura; la Corte non si pronuncia specificamente sul merito di tale deduzione, ma concentra la decisione sulla corretta qualificazione del credito e della transazione.

  • artt. 98 e 99 l.fall.

    disciplinano l'opposizione allo stato passivo; la Corte ribadisce che il giudizio è impugnatorio e non consente domande nuove o modificazioni sostanziali, salvo che occorra verificare se la domanda proposta sia realmente nuova o invece sia la stessa domanda originaria alla luce di un accordo conservativo.

  • art. 95, comma 2, l.fall.

    l'eventuale omessa trasmissione del progetto di stato passivo si converte in motivo di opposizione; se non dedotta, la nullità si sana. Se dedotta, il tribunale deve pronunciarsi e, ove possibile, rinnovare l'atto nullo.

  • art. 101, comma 2, l.fall.

    richiamato come norma sulla comunicazione ai creditori nel procedimento di verifica; la Corte lo legge in coordinamento con l'art. 95, comma 2, ai fini della deducibilità del vizio.

  • art. 111-bis l.fall.

    richiamato dalla ricorrente sul tema dei crediti in prededuzione; la Corte non lo esamina autonomamente, perché la questione dirimente è la natura novativa o conservativa della transazione.

  • art. 52 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato nel contesto dell'amministrazione straordinaria e del procedimento di accertamento del passivo.

  • art. 53 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di verifica del passivo nell'amministrazione straordinaria.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    la nullità del decreto di esecutività, se derivante da omessa trasmissione del progetto, si converte in motivo di opposizione secondo il principio generale della conversione della nullità.

  • art. 162, comma 1, c.p.c.

    se il vizio è dedotto e accertato, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'atto nullo, ove possibile.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato per escludere l'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo del meccanismo di modificazione delle domande proprio del processo ordinario di cognizione.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità della domanda così come formulata in opposizione; la Corte riafferma invece la specialità e l'immutabilità della domanda nel rito del passivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di motivazione apparente del decreto sul punto della transazione; la Corte non accoglie il motivo per difetto assoluto di motivazione, ma per falsa applicazione delle norme sulla novazione e per mancato accertamento in fatto.

  • artt. 1230 e 1231 c.c.

    norme centrali: la Corte afferma che la novazione oggettiva richiede mutamento del titolo o dell'oggetto dell'obbligazione e un inequivoco animus novandi; la sola transazione o riduzione quantitativa del credito non bastano.

  • art. 1976 c.c.

    richiamato come norma che rinvia alla disciplina della novazione nell'ambito della transazione.

  • artt. 1353 e 1356 c.c.

    richiamati per la disciplina della condizione sospensiva apposta alla remissione del credito; la Corte rileva la necessità di verificare se la condizione si sia avverata.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati per l'interpretazione del contratto; la Corte evidenzia che il giudice di merito deve applicare i criteri ermeneutici per stabilire se l'accordo fosse novativo o conservativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove né modificazioni sostanziali della domanda originaria; tuttavia, il giudice deve prima verificare se la pretesa fatta valere in opposizione sia davvero nuova oppure rappresenti la stessa pretesa originaria letta alla luce di un sopravvenuto accordo conservativo.
  • La nullità derivante da omessa trasmissione del progetto di stato passivo al creditore non determina automaticamente l'invalidità irretrattabile del decreto di esecutività: il vizio deve essere dedotto nell'opposizione, altrimenti si sana; se dedotto, il tribunale deve esaminarlo e, se del caso, rinnovare l'atto nullo.
  • La transazione è novativa solo se le parti abbiano voluto, in modo espresso o comunque non equivoco, estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova, diversa per titolo o per oggetto; una mera riduzione quantitativa del debito o una regolazione conservativa del rapporto non producono novazione.
  • Per stabilire se un accordo transattivo abbia effetto novativo, il giudice deve accertare sia l'elemento oggettivo, cioè l'incompatibilità tra rapporto originario e rapporto nuovo, sia l'elemento soggettivo, cioè l'animus novandi.
  • Quando una remissione del debito è sottoposta a condizione sospensiva, il giudice deve verificare l'effettivo avveramento della condizione prima di considerarla produttiva di effetti estintivi; in difetto, il credito originario non si estingue secondo la clausola condizionata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.