Cassazione Penale, Sentenza n. 34172/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina impropria (sentenza di primo grado e d'appello) deducendo due censure identiche: 1) diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ritenendo sussistenti elementi favorevoli quali ruolo di minore partecipazione (concorso anomalo), ammissione degli addebiti, scuse alla persona offesa, giovane età ed esigenza economica; 2) diniego dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), contestando che la refurtiva (scatolone di sigarette) fosse di valore non significativo e sostenendo l'assenza di partecipazione materiale alla violenza da parte di uno degli imputati (era passeggero). I motivi erano formulati come censure di applicazione della legge penale e di illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi (valutati congiuntamente) rilevando che i motivi sono manifestamente infondati. Sul primo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla sentenza di merito: i giudici avevano considerato i plurimi precedenti penali, la tardiva e recessiva ammissione degli addebiti e l'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto al primo grado (che aveva già riconosciuto soltanto l'ipotesi attenuata del concorso anomalo). Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che la diminuente per speciale tenuità non poteva essere riconosciuta, perché i beni sottratti (6 kg di tabacchi) avevano valore non esiguo e l'azione era stata realizzata con elevato grado di violenza, dovendosi valutare la natura plurioffensiva della rapina (danno patrimoniale e lesione della libertà fisica/psichica). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte conferma che l'applicazione della diminuente richiede elementi di segno positivo; l'assenza di tali elementi, se adeguatamente motivata dal giudice, legittima il diniego delle attenuanti generiche.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone valore economico pressoché irrisorio e, nel caso di rapina, va valutata anche la lesione alla libertà della persona offesa; la sua configurabilità è esclusa se il valore della refurtiva è significativo e l'azione è accompagnata da elevata violenza.
art. 116, comma secondo, cod. pen.
Richiamata nella motivazione come attenuante già riconosciuta in grado di merito (ipotesi attenuata del concorso anomalo) e valutata distintamente rispetto alle altre attenuanti richieste in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata come limite di sindacato in cassazione per motivi di legge e di illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di confronto concreto con le valutazioni di merito, quindi manifestamente infondate.
art. 610, commi 1 e 5, e art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al rito della cassazione celebrato in contraddittorio scritto senza trattazione orale per mancata richiesta, confermando la regolarità del procedimento di decisione.
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Per ottenere le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è necessario provare elementi positivi concreti e protratti nel tempo: una confessione tardiva o ammissione resa solo in udienza, precedenti penali rilevanti o elementi di gravità del comportamento possono legittimamente determinare il diniego.
- La diminuzione per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.) richiede che il valore della refurtiva sia praticamente irrilevante e che, nel caso di reati plurioffensivi come la rapina, l'evento non abbia comportato rilevanti lesioni alla libertà fisica o psichica della vittima; la presenza di violenza o di beni di valore apprezzabile esclude la misura.
- Il riconoscimento di una forma attenuata di concorso (es. concorso anomalo) non esaurisce automaticamente l'esame delle altre circostanze attenuanti: il giudice deve valutare separatamente e motivare la presenza/assenza di ciascuna attenuante.
- Argomentazioni generiche e mancato serio confronto con la motivazione di merito espongono il ricorso a dichiarazioni di inammissibilità: in Cassazione è necessario indicare punti precisi di vizi di diritto o di illogicità nella motivazione adottata dai giudici di merito.
- In reati contro il patrimonio con modalità violente (es. rapina) il bilanciamento tra danno patrimoniale e offesa alla libertà personale è centrale: anche se il valore materiale è moderato, l'uso della violenza può escludere attenuanti legate alla speciale tenuità.
- Le misure sanzionatorie accessorie in Cassazione (condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende) possono essere irrogate in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.
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