Cassazione Penale, Sentenza n. 13283/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 624 e 625 n.2 c.p. Il difensore deduceva violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'atto di appello aveva adeguata specificità nel contestare la valutazione della recidiva e nel chiedere un diverso bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, con conseguente maggiore diminuzione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581 (nel testo ratione temporis), comma 1, lett. d) c.p.p.: l'appellante non aveva fornito la specificità richiesta, ossia argomentazioni concrete dirette a contestare i passaggi motivazionali del giudice di primo grado (in particolare la rilevanza dei numerosi precedenti che avevano determinato la recidiva e il giudizio di equivalenza con l'aggravante e le attenuanti). Il ricorso ha inoltre ricevuto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha inoltre osservato che la disciplina transitoria dell'art.85, comma 1, d.lgs. n.150/2022 non è applicabile in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione: il giudice di legittimità rileva che il motivo indicato non supera il vaglio di ammissibilità perché generico e privo della specificità richiesta.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per dichiarare inammissibile l'appello quando mancano gli elementi di specificità richiesti dall'art.581; usata per affermare che l'atto di appello era carente nei requisiti di specificazione delle censure.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (testo ratione temporis)
Stabilisce gli oneri formali e di specificità dell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che tali oneri non fossero rispettati nell'appello, giustificando l'inammissibilità.
art. 624 c.p. e art. 625 n.2 c.p.
Norme del codice penale relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; la sentenza di merito aveva valorizzato precedenti rilevanti ai fini della recidiva.
art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Richiamato per osservare che la disciplina transitoria correlata alla sopravvenuta procedibilità a querela non è applicabile ove il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Utilizzata per motivare la condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto assente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ma comunque ha ritenuto equo irrogare la somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- L'atto di appello deve contenere specifiche argomentazioni che contrastino i singoli passaggi motivazionali della sentenza di primo grado; le censure generiche sono inammissibili.
- La specificità richiesta all'impugnante è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato: più dettagliata la motivazione di primo grado, più circostanziate devono essere le contestazioni in appello.
- Non è possibile introdurre in cassazione argomentazioni nuove che non siano state previamente sottoposte al giudice dell'appello; ciò può portare a dichiarare il ricorso manifestamente inammissibile.
- Se l'appello risulta inammissibile per carenza di specificità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende, salvo diversa valutazione di colpa grave.
- La sopravvenuta modifica normativa (es. cambiamenti sulla procedibilità) non opera se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali preesistenti.
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