Cassazione Civile, Ordinanza n. 38472/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio definito in sede di rinvio davanti alla Corte d'appello, che, quale giudice del rinvio a seguito di precedente ordinanza della Cassazione, aveva liquidato in favore della parte privata le spese del giudizio di merito e di legittimità, ma aveva compensato le spese del giudizio di rinvio valorizzando la mancata costituzione dell'Amministrazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese del rinvio non poteva essere giustificata dalla sola contumacia della controparte, estranea alle ipotesi tassative di compensazione previste dalla norma; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché dei D.M. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, lamentando che la Corte territoriale aveva liquidato per il giudizio di merito un importo inferiore ai minimi tariffari dovuti in relazione al valore della causa indicato nel provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la compensazione delle spese può essere disposta, in assenza di reciproca soccombenza, solo per gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, e non per la sola mancata costituzione della controparte. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo perché, in base al valore della controversia riportato nel decreto impugnato, la liquidazione operata per il giudizio di merito era inferiore ai minimi risultanti dai parametri richiamati. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La compensazione delle spese, nel testo applicabile ratione temporis, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; non è sufficiente la mera contumacia della controparte.
La parte soccombente deve sopportare le spese del processo secondo il principio di soccombenza; la liquidazione deve rispettare tale regola salvo deroga motivata nei casi consentiti.
La liquidazione del compenso deve avvenire nel rispetto dei criteri e dei parametri applicabili, non potendo scendere sotto i minimi dovuti in base alla tariffa/parametri richiamati.
È richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali, con applicazione degli importi previsti per lo scaglione di valore della causa.
È richiamato in relazione ai parametri di liquidazione delle spese e dei compensi professionali.
È la norma procedurale richiamata nella proposta del relatore per la definizione accelerata del ricorso.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione al di fuori della reciproca soccombenza richiede gravi ed eccezionali ragioni, le quali devono essere esplicitamente indicate nella motivazione e riferite a specifiche circostanze della controversia.
- La mera contumacia della parte vittoriosa o soccombente non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, perché non elimina la sostanziale soccombenza della parte rimasta inerte.
- La liquidazione delle spese e dei compensi deve essere effettuata rispettando i parametri vigenti e gli importi minimi correlati al valore della controversia; una liquidazione inferiore ai minimi, se non giustificata da norme applicabili, è censurabile in cassazione.
- Quando risultano fondati sia il vizio sulla regolazione delle spese sia quello sulla loro quantificazione, il provvedimento va cassato con rinvio al giudice di merito per nuova liquidazione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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