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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18876/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di ammissione allo stato passivo di un credito ipotecario gravante su un immobile sottoposto a confisca per lottizzazione. Contestava l'esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'applicazione in via analogica della disciplina prevista per l'ammissione dei crediti nei procedimenti di prevenzione/antimafia (art. 58 co. 2 D.Lgs. 159/2011 richiamato dall'art. 1 co. 199 L. 228/2012). Sosteneva la buona fede degli istituti bancari creditori (i finanziamenti sarebbero stati erogati prima della lottizzazione materiale) e richiamava principi giurisprudenziali a tutela del terzo di buona fede (ex multis Sez. U. n. 9/1999). Denunciava vizi di motivazione e profili di diritto ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. b) e c) c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insufficiente e generica la prospettazione della buona fede, poiché la ricorrente si è limitata a sostenere l'anteriorità temporale del finanziamento rispetto alla lottizzazione senza fornire indicazioni sulla diligenza svolta nella verifica dei titoli abilitativi e della compatibilità urbanistica. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per ottenere tutela davanti al giudice dell'esecuzione in caso di confisca per lottizzazione, il terzo creditore deve dimostrare di aver ignorato, incolpevolmente, il nesso strumentale tra credito e attività illecita e di aver agito con diligenza precontrattuale e contrattuale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione della sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 58 comma 2

    La normativa disciplina l'ammissione dei crediti garantiti da ipoteca nei procedimenti di prevenzione; la Corte rileva che la disciplina può essere evocata in via analogica solo se il terzo dimostra la sua buona fede e l'assenza di collegamenti con l'attività illecita

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 199

    Richiamo normativo utilizzato per collegare disposizioni successive al Codice Antimafia; la Corte lo cita come richiamo alla disciplina dell'ammissione del credito

  • Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione richiamate dalla ricorrente (vizi di diritto e di motivazione); la Corte valuta la fondatezza dei motivi e ritiene la censura generica e non idonea a rimuovere l'inammissibilità

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente alle spese

  • Sentenza Sez. U., n. 9 del 28/04/1999

    Giurisprudenza di principio secondo cui la confisca non estingue il credito del terzo che dimostri buona fede e affidamento incolpevole; la Corte la richiama come principio generale ma osserva che per applicarlo occorre prova specifica della buona fede

  • Sentenza Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019

    Giurisprudenza che specifica l'onere probatorio del terzo acquirente/creditore nei reati edilizi: deve aver svolto le necessarie verifiche sui titoli abilitativi e sulla compatibilità urbanistica; la Corte la usa per chiarire il contenuto della prova richiesta

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma equitativa alla Cassa delle Ammende, e al principio che l'azione non debba essere dichiarata infondata per mera leggerezza senza colpa

Massime di principio

  • La mera antecedenza temporale del finanziamento rispetto alla realizzazione materiale di una lottizzazione abusiva non è di per sé sufficiente a provare la buona fede del creditore ipotecario.
  • Per ottenere l'ammissione del credito su un bene confiscato per lottizzazione il terzo deve documentare diligente comportamento precontrattuale e contrattuale: verifiche sui titoli abilitativi, sulla compatibilità urbanistica e sull'assenza di elementi che possano far sospettare il rapporto con attività illecite.
  • La disciplina dell'ammissione dei crediti nei procedimenti antimafia/prevenzione può essere evocata per analogia soltanto se il terzo soddisfa gli stessi requisiti probatori sostanziali richiesti in quei procedimenti (prova della buona fede e dell'assenza di collusione).
  • Le allegazioni generiche e non supportate da prove documentali o circostanze precise sono destinate a essere respinte e possono determinare l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e, talvolta, a somme a favore della Cassa delle Ammende.
  • Chi finanzi un intervento edilizio deve poter dimostrare l'esistenza di un ragionevole affidamento nella regolarità dell'operazione (es. visure, titoli, permessi), altrimenti la posizione del creditore non viene tutelata rispetto a provvedimenti ablativi.

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