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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16479/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato per cassazione sostenendo inesatta applicazione degli artt. 81 e 163 c.p. e l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena: la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto la continuazione esterna e rideterminato la pena al di sotto del limite biennale, avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena ma ha omesso di motivare sulla richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato che il Manca aveva precedenti condanne (complessivamente 4 condanne, di cui 3 con pena sospesa, ed altro procedimento con messa alla prova) e quindi sussisteva un presupposto negativo ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p. che impedisce la concessione della sospensione condizionale. Perciò l'omessa statuizione non comportava vizio da cassare. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al concorso dei reati/continuazione; la Corte ha rilevato che la continuazione esterna era stata riconosciuta ma ciò non imponeva automaticamente la sospensione condizionale se sussistono ostativi previsti da altra norma.

  • art. 163 cod. pen.

    Citato dalla difesa insieme all'art. 81; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione od errata applicazione rispetto al caso concreto, non avendo la produzione della continuazione reso automatico il beneficio della sospensione.

  • art. 164 comma 4 cod. pen.

    Norma centrale nella decisione: prevede cause ostative alla sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che i precedenti condanne e misure a carico dell'imputato costituissero un presupposto negativo che escludeva la concessione del beneficio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la formulazione sintetica del motivo nell'atto di impugnazione; segnalazione che il motivo è stato prospettato in termini generici.

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per dichiarare il ricorso in cassazione inammissibile quando il motivo è generico o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per rigettare il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità: sulla base di essa la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera omissione di una pronuncia sulla sospensione condizionale in appello può giustificare l'annullamento solo se non emergono, dal contenuto della sentenza, cause di legge che escludono il beneficio; se tali cause ostative emergono, l'omessa statuizione non è censurabile in Cassazione.
  • Quando si chiede in cassazione la concessione della sospensione condizionale occorre affrontare specificamente i precedenti penali e le situazioni ostative previste dall'art. 164 c.p.; deduzioni generiche senza confronto con tali elementi sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per valutazioni prognostiche o di fatto (es. sulla personalità o sul rischio di recidiva); può però accertare l'esistenza di un presupposto giuridico negativo che rende improponibile il beneficio.
  • L'esistenza di più condanne precedenti, soprattutto se con pena sospesa o con misure alternative a carico dell'imputato, può costituire motivazione sufficiente per escludere la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 164 c.p.
  • Ricorrere in cassazione con argomenti manifestamente generici o non confrontati con la motivazione di merito espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a conseguenze economiche (spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende).

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