Cassazione Penale, Sentenza n. 26330/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputata)
La controversia
La sentenza impugnata del Tribunale di Bergamo ha condannato un'imputata alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 300 di multa per due episodi di tentato furto aggravato. Il ricorso, proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, denuncia la violazione dell'art. 81, quarto comma, c.p. per avere il giudice applicato un aumento per la continuazione inferiore al minimo di un terzo previsto dalla norma, nonostante il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. In particolare, a fronte di una pena base di sei mesi di reclusione per il reato più grave, l'aumento per il secondo episodio era stato determinato in un solo mese. Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della decisione sul punto sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione ex art. 81, quarto comma, c.p. opera solo quando l'imputato sia stato già ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva pronunciata prima della commissione dei reati per cui si procede. Nel caso concreto tale presupposto non ricorreva, poiché dai precedenti risultava sì la definitività di più sentenze anteriori, ma in nessuna di esse era stata riconosciuta la recidiva reiterata rilevante ai fini della disposizione invocata. La Corte ha anche osservato che il riferimento del Tribunale all'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti lasciava intendere, in modo implicito, il riconoscimento della recidiva, senza che ciò imponesse comunque l'applicazione del minimo di un terzo. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato quindi respinto.
Norme richiamate
aumento minimo pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave
L'aumento minimo per la continuazione si applica solo se l'imputato sia stato già dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore ai reati oggetto del processo.
attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. "con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti"
Il richiamo all'attenuante concessa in equivalenza rispetto alle aggravanti è stato valorizzato come indice implicito del riconoscimento della recidiva reiterata contestata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'illustrazione del motivo di ricorso da parte del pubblico ministero.
Massime di principio
- L'aumento minimo di un terzo per il reato continuato non opera automaticamente per il solo fatto che nel processo sia stata contestata o ritenuta la recidiva reiterata: è necessario che la recidiva reiterata risulti già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato prima della commissione dei fatti oggetto del giudizio.
- In presenza di precedenti penali definitivi non basta, ai fini dell'art. 81, quarto comma, c.p., la mera esistenza di condanne pregresse: occorre che in tali decisioni sia stato effettivamente riconosciuto il presupposto formale della recidiva reiterata rilevante per l'aggravamento della continuazione.
- Il richiamo del giudice di merito al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti può costituire indice del riconoscimento implicito di una recidiva contestata, ma tale dato non è di per sé sufficiente a fondare la censura sulla violazione del minimo di aumento per continuazione se manca il presupposto legale richiesto dalla norma.
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