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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36883/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revoca della confisca di quote di beni immobili intestati alla madre, Caterina Nucera (immobili a Cuorgnè e Pont Canavese), confiscati nel procedimento di prevenzione a carico di Giovanni Lana. Fortunato sosteneva che il nucleo familiare disponeva delle risorse economiche necessarie per gli acquisti e che la scrittura privata del 26/09/1999, sottoscritta anche da lui, dimostrava la sua titolarità o comunque giustificava l'intestazione ai fini della ripartizione interna, escludendo finalità di elusione della confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha rigettato l'appello. Ha confermato che il Tribunale di Torino aveva correttamente respinto l'opposizione per assenza di elementi di novità idonei a mutare radicalmente il giudizio di prevenzione: la scrittura privata del 26/09/1999 non provava diritti reali di Fortunato sui cespiti e i redditi/riserve economiche del ricorrente e della famiglia risultavano insufficienti per dimostrare la capacità di acquisto. La confisca è stata quindi mantenuta perché l'originario compendio probatorio (anche la scrittura privata ritratta come indicativa di intestazione fittizia a favore di Giovanni Lana) non è stato superato da nuove prove.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 26)

    Norma richiamata dal ricorrente rispetto al regime di misure di prevenzione; la Corte non ha ritenu-to che dalla invocazione emergessero elementi nuovi per revocare la confisca

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4, comma 2)

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha ribadito tale limite all'invocazione di vizi di fatto

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, comma 2)

    Richiamata per il regime delle misure di prevenzione; conferma la disciplina speciale che limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. c) ed e))

    La Cassazione può censurare in sede di legittimità la motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c), mentre non è ammesso il sindacato sulle normali questioni di merito o sull'illogicità manifesta (lett. e) salvo quando la motivazione sia del tutto carente)

  • Sez. U, n. 57/2006 (Auddino) e Sez. U, n. 33451/2014 (Repaci) - giurisprudenza

    Principi consolidati: la confisca di prevenzione è revocabile solo se affetta da invalidità genetica e la cassazione nel procedimento di prevenzione è ammessa solo per violazione di legge; inoltre, la motivazione del provvedimento deve avere i minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità per essere sindacabile

  • Corte costituzionale, sent. n. 106 del 15/04/2015

    Ha avallato l'autonomia e coerenza del sistema delle misure di prevenzione, confermando i limiti del sindacato di legittimità sulle misure patrimoniali rispetto a quelle personali

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge; non è strumento per rinnovata valutazione dei fatti o per semplice dissenso sulle conclusioni del giudice di merito.
  • La revoca di una confisca richiede l'apporto di "prove nuove" rispetto al giudizio originario: elementi di indagine diversi e idonei a modificare radicalmente le conclusioni precedenti, non semplici rielaborazioni o rivalutazioni di fatti già esaminati.
  • Una scrittura privata o un atto sottoscritto non garantiscono automaticamente l'attribuzione di diritti reali: il contenuto deve esplicitare e dimostrare, con passaggi logici chiari, la volontà delle parti di trasferire o attribuire diritti reali, altrimenti può al massimo valere come prova di crediti o rapporti interni.
  • Per contestare la finalità elusiva di operazioni di intestazione occorre portare elementi concreti che smentiscano l'effettivo beneficiario economico; la mera affermazione della partecipazione economica o lavorativa del richiedente non è sufficiente senza documentazione che provi la capacità effettiva di acquisto o la titolarità reale.
  • Se si intende ottenere la revoca di misure patrimoniali irrevocabili, è strategico produrre documenti nuovi e specifici (es. prove bancarie, atti antecedenti non valutati, perizie) che non siano semplici riproposizioni della stessa difesa già esaminata.
  • Il giudice valuta la capacità economica storica della famiglia o del singolo quando rilevante per l'acquisizione di cespiti: l'assenza di risorse dimostrabili può rafforzare la conclusione di intestazione fittizia a favore del reale percettore/beneficiario.

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