Cassazione Penale, Ordinanza n. 03967/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico per indeterminatezza e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva affermato la responsabilità per un tentativo di furto aggravato. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, ma la Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non indicava quali specifici elementi della motivazione fossero errati, a fronte di una decisione di merito ritenuta logicamente corretta, e quindi non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
richiamato come base della fattispecie tentata contestata
richiamato come norma incriminatrice del furto
richiamato come aggravante del furto contestato
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte ne valorizza il requisito di specificità dei motivi di ricorso, affermando che la censura generica e indeterminata è inammissibile
implicito fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una contestazione specifica e puntuale della motivazione impugnata; una critica meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La deduzione di vizi della motivazione non può limitarsi a contestare in astratto la decisione di merito, ma deve indicare gli specifici passaggi argomentativi censurati e le ragioni dell'errore denunciato.
- Quando il ricorso non supera il filtro di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p., la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare nel merito la responsabilità sostanziale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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