Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12738/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava che il Tribunale di Bergamo avesse qualificato la condotta di "formazione" (contraffazione) di un documento d'identità valido per l'espatrio, prevista dall'art. 497-bis, comma 2 c.p., come mera circostanza aggravante della fattispecie di possesso prevista dal comma 1 del medesimo articolo. Tale qualificazione aveva portato il Tribunale a applicare il minimo edittale del primo comma e a neutralizzare l'incidenza della condotta di formazione mediante il bilanciamento con le attenuanti generiche, determinando una pena inferiore al minimo edittale previsto dal comma 2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato l'ammissibilità del ricorso del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 593 c.p.p. e ha affermato il principio secondo cui l'art. 497-bis, comma 2 c.p. (la previa contraffazione del documento da parte dello stesso detentore) configura un reato autonomo rispetto al mero possesso del comma 1, in quanto la descrizione della condotta è elemento costitutivo distinto e non una circostanza. Poiché il Tribunale aveva errato nella qualificazione giuridica e nel criterio di determinazione della pena, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto oggetto di impugnazione (quantificazione della pena e sua riferibilità al corretto minimo edittale) e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Bergamo per un nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Il comma 1 punisce il mero possesso del documento valido per l'espatrio; il comma 2 punisce la previa contraffazione/forazione del documento da parte dello stesso detentore. La Corte interpreta il comma 2 come fattispecie di reato autonoma rispetto al comma 1, non come circostanza aggravante

  • art. 593 comma 1 c.p.p.

    La disposizione sulle ipotesi di non appellabilità del pubblico ministero è stata considerata compatibile con il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale nel caso di specie; la Corte ha ritenuto corretta l'ammissibilità del ricorso per cassazione nonostante la mancanza di impugnazione in sede d'appello

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468)

    Richiamata dalla sentenza come orientamento consolidato: la condotta descritta dal comma 2 di art. 497-bis costituisce elemento costitutivo di una fattispecie autonoma e non può essere relegata a mero elemento circostanziale

Massime di principio

  • Quando una norma descrive due condotte diverse (es. mero possesso e previa contraffazione), la condotta più invasiva/attiva può costituire un reato autonomo e non una semplice circostanza aggravante: occorre qualificare penalmente la condotta sulla base degli elementi costitutivi descritti dalla norma.
  • Il giudice non può trattare una fattispecie autonoma come se fosse una circostanza aggravante per neutralizzarla mediante il riconoscimento di attenuanti generiche: la determinazione della pena deve rispettare il minimo edittale della fattispecie effettivamente accertata.
  • In caso di errore di qualificazione giuridica della condotta in primo grado, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo giudizio limitatamente agli aspetti influenzati dall'errore (ad es. quantificazione della pena).
  • I pubblici ministeri devono porre attenzione nella formulazione dell'imputazione: se la condotta è contestata come fattispecie autonoma o come circostanza ha rilevanza sul procedimento di impugnazione e sulla determinazione della pena.
  • Nel valutare la rilevanza di una condotta occorre distinguere tra elementi costitutivi del reato (che qualificano autonomamente la fattispecie) ed elementi accessori o circostanziali; solo i primi incidono sulla tipologia di reato e sui relativi limiti edittali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.