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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18568/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente gestore)

La controversia

La società ricorrente aveva domandato l'ammissione allo stato passivo del fallimento di una società beneficiaria di contributi pubblici, per un credito di euro 1.253.767,32 oltre interessi, da collocarsi in privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. Il credito derivava dalla revoca di agevolazioni concesse in forma di contributi in conto capitale e in conto gestione, disposta per asserito inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di concessione, in particolare con riferimento al vincolo di destinazione dei beni e alle altre condizioni contrattuali. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo che il potere di revoca fosse ormai decaduto per decorso del termine quinquennale previsto da alcune clausole del contratto, interpretate nel senso che la revoca per cessazione dell'attività o per sopravvenuta procedura concorsuale non potesse più essere esercitata. Nel ricorso per cassazione la ricorrente denunciava: 1) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1372 c.c. e delle clausole contrattuali e regolamentari richiamate, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare il tenore di un'altra clausola che prevedeva la revoca anche per mancato adempimento delle obbligazioni, tra cui il divieto di alienare o destinare diversamente i beni agevolati fino a completo rimborso del finanziamento; 2) violazione delle medesime norme e del regolamento applicabile, perché il credito da restituzione sarebbe comunque esigibile in quanto conseguenza necessitata del provvedimento di revoca; 3) violazione del principio di irretroattività, per avere il Tribunale applicato una disciplina regolamentare successiva alla revoca; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il permanere del vincolo di destinazione dei beni dopo il fallimento, fatto che legittimerebbe la revoca.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, perché il Tribunale aveva interpretato il contratto di concessione in modo incompleto: aveva valorizzato soltanto alcune clausole sulla revoca per cessazione dell'attività o procedura concorsuale, ma aveva omesso di esaminare la clausola che prevedeva la revoca anche per il mancato rispetto dell'obbligo di non trasferire o destinare diversamente i beni agevolati per cinque anni e, comunque, fino all'integrale rimborso del finanziamento. La Cassazione ha ribadito che l'interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito, ma è censurabile quando venga svolta in violazione dei canoni legali di ermeneutica, specie di quello letterale e sistematico. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo del giudice di merito alla disciplina regolamentare successiva, perché non applicabile ratione temporis. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto deve seguire il criterio della comune intenzione delle parti, desumibile dal testo e dal comportamento complessivo; la sua violazione è censurabile in cassazione

  • art. 1363 c.c.

    le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo al contratto un significato complessivo e sistematico

  • art. 1367 c.c.

    il contratto va interpretato nel senso in cui le clausole abbiano qualche effetto, non in modo da renderle prive di utilità

  • art. 1372 c.c.

    il contratto ha forza di legge tra le parti e ne determina i vincoli anche ai fini della revoca delle agevolazioni

  • art. 19 d.m. 16 luglio 2004, n. 250

    richiamato per il vincolo di destinazione dei beni agevolati fino all'estinzione del mutuo concesso, pena la revoca delle agevolazioni

  • art. 20 d.m. 16 luglio 2004, n. 250

    richiamato insieme alle clausole contrattuali come base della revoca delle agevolazioni

  • art. 5, lett. g), del contratto del 15 aprile 2005

    clausola richiamata quale obbligazione il cui inadempimento fondava la revoca

  • art. 20, comma 1, lett. f), del contratto del 15 aprile 2005

    prevede la revoca anche per mancato adempimento delle obbligazioni, compreso il divieto di trasferire, alienare o destinare a usi diversi i beni agevolati per cinque anni e comunque fino all'integrale rimborso del finanziamento

  • art. 20, lett. a) e h), del contratto del 15 aprile 2005

    richiamate dal giudice di merito per ritenere operante la revoca solo entro un termine quinquennale in caso di cessazione dell'attività o procedure concorsuali

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato per escludere l'applicazione retroattiva della disciplina regolamentare successiva

  • art. 13, lett. g), d.m. 8 luglio 2014, n. 140

    ritenuto non applicabile al caso concreto per ragioni temporali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123

    fondamento del privilegio del credito da restituzione delle agevolazioni pubbliche

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione quando il giudice ometta di applicare i criteri ermeneutici legali o ne faccia un uso solo apparente.
  • Le clausole contrattuali devono essere lette in modo coordinato e sistematico: non è consentito attribuire rilievo a una sola previsione ignorandone altre che incidono sulla stessa disciplina del rapporto.
  • In materia di revoca di agevolazioni pubbliche, se il contratto prevede più cause di revoca, il giudice deve verificare tutte le clausole rilevanti e non può limitarsi a quelle più favorevoli alla conclusione prescelta.
  • Una disciplina regolamentare sopravvenuta non può essere utilizzata per decidere una fattispecie già definitivamente regolata se non è applicabile ratione temporis.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non mira a sostituire la lettura del contratto del giudice di merito, ma a sindacare il procedimento logico-giuridico seguito nell'interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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