Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14883/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per ricettazione di un telefono cellulare provento di furto. Il difensore deduceva: 1) mancata prova dell'elemento soggettivo (conoscenza della provenienza illecita), rilevando che la sola mancanza di giustificazioni non sarebbe sufficiente; 2) errata qualificazione della condotta che avrebbe dovuto rientrare nell'art. 712 c.p.; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per valore irrisorio (art. 131-bis c.p.); 4) censura del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o reiterativi: in particolare ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui la mancata giustificazione del possesso di cosa proveniente da reato costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza; non emergono elementi idonei a qualificare la condotta ai sensi dell'art. 712 c.p.; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è riproposizione dell'istanza già valutata in merito e non supera la soglia di ammissibilità; la censura sulla pena è generica e non ha confutato la motivazione che ha operato una riduzione rispetto alla media edittale considerando i parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Disposizione procedurale che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la forma del giudizio

  • art. 548 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale presunta violazione di legge relativa alla valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché non ha contrastato la giurisprudenza consolidata

  • art. 712 c.p.

    Invocato dal ricorrente per una diversa qualificazione della condotta; la Corte ha escluso tale riconduzione in assenza di elementi che giustifichino la qualificazione alternativa

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per il fatto di lieve entità: la Corte ha ritenuto che la doglianza sia mera riproposizione dell'istanza già valutata e non superi la soglia di ammissibilità, condividendo la valutazione di merito che aveva escluso il carattere irrilevante del valore del bene

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione abbia adeguatamente considerato i parametri e abbia fissato la pena in misura ridotta rispetto alla media edittale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La mancata giustificazione del possesso di un bene provento di reato può essere considerata prova della conoscenza della sua illecita provenienza e quindi idonea a integrare l'elemento soggettivo della ricettazione
  • Per ottenere l'annullamento o la riqualificazione della condotta occorre che il ricorrente confronti effettivamente la propria versione con la giurisprudenza consolidata e con le valutazioni di merito; censure generiche o ripetitive rischiano l'inammissibilità
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis) richiede una specifica e circostanziata contestazione del giudizio di merito sul valore o sulla offensività del fatto; la mera reiterazione di quanto già esaminato non è sufficiente
  • Le impugnazioni che critichino la quantificazione della pena devono motivare puntualmente la discordanza rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; altrimenti la censura può essere definita generica
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, in Cassazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende determinata equitativamente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.