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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43199/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti corresponsabili, in concorso con la madre Gabriella Brugnera, di reati di appropriazione e truffa informatica/pc banking (artt. 615 ter, 640 ter, 640 c.p., ecc.). Federico deduceva nullità della vocatio in ius per errore nella indicazione della sede d'udienza che gli avrebbe precluso la partecipazione; entrambi contestavano l'insufficienza e l'erronea valutazione degli indizi (violazione degli artt. 192 comma 2 e 533 c.p.p.), chiedevano che fossero riconosciute le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis e art. 133 c.p.) e sollevavano questione di costituzionalità dell'art. 83 d.l. 18/2020 (sospensione della prescrizione) per violazione degli artt. 25 e 27 Cost. e art. 7 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della nullità procedurale ha ritenuto che l'udienza erroneamente indicata non si è tenuta e che la parte era stata regolarmente informata del differimento e della nuova sede, quindi nessun pregiudizio al diritto di difesa. Quanto ai profili di merito, la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata: gli indizi (rapporto familiare, partecipazione alla società Immobiliare s.r.l. con il 10% delle quote, approvazione dei bilanci, disponibilità e utilizzo di conti correnti societari, assenza di redditi giustificativi) valutati con i criteri di gravità, precisione e concordanza hanno fondato la condanna "oltre ogni ragionevole dubbio"; non è consentita alla Cassazione una rivalutazione del merito dei fatti. La negazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta corretta in ragione della gravità e del ruolo degli imputati. La questione di costituzionalità dell'art. 83 d.l. 18/2020 è stata giudicata manifestamente infondata alla luce di precedenti pronunce che collegano l'effetto sospensivo all'applicazione dell'art. 159 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese agli assistiti civili (euro 5.000 per la fase).

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 615 ter, 640 ter, 640, 110, 61 n.7, 61 n.11, 81, 62, 62-bis, 132, 133

    Le norme penali costituiscono il fondamento delle imputazioni (delitti informatici e appropriazione/indebito utilizzo di somme). Art. 62-bis e art.133 rilevano per la valutazione delle attenuanti generiche: il giudice deve motivare sui parametri scelti; la Corte ha ritenuto non applicabili le attenuanti per la gravità e il ruolo degli imputati.

  • Codice di procedura penale

    art. 178 lett. c), art. 179 comma 1, art. 192 comma 2, art. 530, art. 533, art. 616

    Art.178-179 relative alla notificazione/citazione; art.192 comma 2 stabilisce i requisiti della prova indiziaria (gravità, precisione, concordanza) che la Corte ha ritenuto rispettati; art.533 ("oltre ogni ragionevole dubbio") e art.530 disciplinano la regola di giudizio; art.616 prevede conseguenze per ricorsi inammissibili (condanna alle spese).

  • D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020)

    La disposizione ha previsto la sospensione del corso della prescrizione in relazione alle misure emergenziali; la Corte, rifacendosi a precedenti, ha ritenuto la questione costituzionale manifestamente infondata perché l'effetto sospensivo deriva dall'applicazione dell'art.159 c.p. e non introduce nuova norma sostanziale retroattiva sfavorevole.

  • D.L. 23/2020

    Modifiche normative in materia di sospensione processuale richiamate nella questione di costituzionalità; la Corte ha seguito orientamenti che escludono l'illegittimità costituzionale.

  • Codice penale

    Norma che disciplina gli effetti della sospensione del procedimento sul corso della prescrizione; utilizzata per giustificare l'applicazione della sospensione anche a fatti anteriori all'intervento legislativo in combinato con l'art.83 d.l.18/2020.

  • Costituzione

    Richiamate nella questione di costituzionalità (principio di legalità e irretroattività della legge penale sfavorevole, e principi riguardanti la responsabilità penale). La Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce dell'interpretazione collegata all'art.159 c.p.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato nella questione di costituzionalità (divieto di punizioni senza legge); la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata in coerenza con la giurisprudenza precedente.

  • Norme procedurali sulla citazione

    art. 178 lett. c) e art. 179 comma 1 c.p.p.

    Richiamate nella censura sulla vocatio in ius: la Corte ha verificato la regolarità delle notificazioni e l'assenza di pregiudizio per l'imputato nonostante l'errore formale sulla sede di udienza.

Massime di principio

  • La nullità formale (es. errore di indicazione della sede d'udienza) è rilevante solo se causa un concreto pregiudizio al diritto di difesa; la mancanza di pregiudizio porta alla sua insussistenza.
  • In materia di prova indiziaria il giudice deve valutare gli indizi secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza (art.192 c.p.p.); la Cassazione controlla il metodo logico-giuridico della motivazione, non riesamina i fatti.
  • La formula 'oltre ogni ragionevole dubbio' impone al giudice di merito un metodo dialettico che scarta ricostruzioni alternative razionali; la Suprema Corte verifica la completezza e la coerenza argomentativa, non la riscrivibilità dei fatti.
  • Le questioni costituzionali sulla sospensione della prescrizione per misure emergenziali sono spesso giudicate infondate se l'effetto sospensivo è riconducibile a disposizioni già previste dal codice (es. art.159 c.p.) e non introduce di per sé una norma sostanziale retroattiva sfavorevole.
  • La richiesta di attenuanti generiche va valutata secondo i parametri dell'art.133 c.p.; il giudice non è obbligato ad esaminare tutti i parametri ma deve indicare i criteri presi a base della decisione.
  • In Cassazione è preclusa la riqualificazione probatoria: i ricorrenti devono dimostrare vizi specifici di motivazione o violazioni di diritto, non proporre una diversa lettura del materiale probatorio già apprezzato dal merito.
  • Le condanne per spese e somme alla Cassa delle Ammende sono conseguenti alla declaratoria di inammissibilità quando emerge colpa nella proposizione del ricorso (art.616 c.p.p.).

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