Cassazione Penale, Sentenza n. 43199/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti corresponsabili, in concorso con la madre Gabriella Brugnera, di reati di appropriazione e truffa informatica/pc banking (artt. 615 ter, 640 ter, 640 c.p., ecc.). Federico deduceva nullità della vocatio in ius per errore nella indicazione della sede d'udienza che gli avrebbe precluso la partecipazione; entrambi contestavano l'insufficienza e l'erronea valutazione degli indizi (violazione degli artt. 192 comma 2 e 533 c.p.p.), chiedevano che fossero riconosciute le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis e art. 133 c.p.) e sollevavano questione di costituzionalità dell'art. 83 d.l. 18/2020 (sospensione della prescrizione) per violazione degli artt. 25 e 27 Cost. e art. 7 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della nullità procedurale ha ritenuto che l'udienza erroneamente indicata non si è tenuta e che la parte era stata regolarmente informata del differimento e della nuova sede, quindi nessun pregiudizio al diritto di difesa. Quanto ai profili di merito, la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata: gli indizi (rapporto familiare, partecipazione alla società Immobiliare s.r.l. con il 10% delle quote, approvazione dei bilanci, disponibilità e utilizzo di conti correnti societari, assenza di redditi giustificativi) valutati con i criteri di gravità, precisione e concordanza hanno fondato la condanna "oltre ogni ragionevole dubbio"; non è consentita alla Cassazione una rivalutazione del merito dei fatti. La negazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta corretta in ragione della gravità e del ruolo degli imputati. La questione di costituzionalità dell'art. 83 d.l. 18/2020 è stata giudicata manifestamente infondata alla luce di precedenti pronunce che collegano l'effetto sospensivo all'applicazione dell'art. 159 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese agli assistiti civili (euro 5.000 per la fase).
Norme richiamate
artt. 615 ter, 640 ter, 640, 110, 61 n.7, 61 n.11, 81, 62, 62-bis, 132, 133
Le norme penali costituiscono il fondamento delle imputazioni (delitti informatici e appropriazione/indebito utilizzo di somme). Art. 62-bis e art.133 rilevano per la valutazione delle attenuanti generiche: il giudice deve motivare sui parametri scelti; la Corte ha ritenuto non applicabili le attenuanti per la gravità e il ruolo degli imputati.
art. 178 lett. c), art. 179 comma 1, art. 192 comma 2, art. 530, art. 533, art. 616
Art.178-179 relative alla notificazione/citazione; art.192 comma 2 stabilisce i requisiti della prova indiziaria (gravità, precisione, concordanza) che la Corte ha ritenuto rispettati; art.533 ("oltre ogni ragionevole dubbio") e art.530 disciplinano la regola di giudizio; art.616 prevede conseguenze per ricorsi inammissibili (condanna alle spese).
D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020)
La disposizione ha previsto la sospensione del corso della prescrizione in relazione alle misure emergenziali; la Corte, rifacendosi a precedenti, ha ritenuto la questione costituzionale manifestamente infondata perché l'effetto sospensivo deriva dall'applicazione dell'art.159 c.p. e non introduce nuova norma sostanziale retroattiva sfavorevole.
Modifiche normative in materia di sospensione processuale richiamate nella questione di costituzionalità; la Corte ha seguito orientamenti che escludono l'illegittimità costituzionale.
Norma che disciplina gli effetti della sospensione del procedimento sul corso della prescrizione; utilizzata per giustificare l'applicazione della sospensione anche a fatti anteriori all'intervento legislativo in combinato con l'art.83 d.l.18/2020.
Costituzione
Richiamate nella questione di costituzionalità (principio di legalità e irretroattività della legge penale sfavorevole, e principi riguardanti la responsabilità penale). La Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce dell'interpretazione collegata all'art.159 c.p.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato nella questione di costituzionalità (divieto di punizioni senza legge); la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata in coerenza con la giurisprudenza precedente.
Norme procedurali sulla citazione
art. 178 lett. c) e art. 179 comma 1 c.p.p.
Richiamate nella censura sulla vocatio in ius: la Corte ha verificato la regolarità delle notificazioni e l'assenza di pregiudizio per l'imputato nonostante l'errore formale sulla sede di udienza.
Massime di principio
- La nullità formale (es. errore di indicazione della sede d'udienza) è rilevante solo se causa un concreto pregiudizio al diritto di difesa; la mancanza di pregiudizio porta alla sua insussistenza.
- In materia di prova indiziaria il giudice deve valutare gli indizi secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza (art.192 c.p.p.); la Cassazione controlla il metodo logico-giuridico della motivazione, non riesamina i fatti.
- La formula 'oltre ogni ragionevole dubbio' impone al giudice di merito un metodo dialettico che scarta ricostruzioni alternative razionali; la Suprema Corte verifica la completezza e la coerenza argomentativa, non la riscrivibilità dei fatti.
- Le questioni costituzionali sulla sospensione della prescrizione per misure emergenziali sono spesso giudicate infondate se l'effetto sospensivo è riconducibile a disposizioni già previste dal codice (es. art.159 c.p.) e non introduce di per sé una norma sostanziale retroattiva sfavorevole.
- La richiesta di attenuanti generiche va valutata secondo i parametri dell'art.133 c.p.; il giudice non è obbligato ad esaminare tutti i parametri ma deve indicare i criteri presi a base della decisione.
- In Cassazione è preclusa la riqualificazione probatoria: i ricorrenti devono dimostrare vizi specifici di motivazione o violazioni di diritto, non proporre una diversa lettura del materiale probatorio già apprezzato dal merito.
- Le condanne per spese e somme alla Cassa delle Ammende sono conseguenti alla declaratoria di inammissibilità quando emerge colpa nella proposizione del ricorso (art.616 c.p.p.).
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