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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06147/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda due imputati, destinatari di una sentenza della Corte di appello di Catania del 31 ottobre 2023. Uno dei ricorsi contestava il trattamento sanzionatorio: si deduceva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe omesso o mal valutato i criteri di commisurazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'altro ricorso censurava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che non fosse stata adeguatamente considerata la versione difensiva secondo cui l'imputato sarebbe stato prelevato da un terzo per recarsi al lavoro, mentre la sentenza impugnata aveva ritenuto inattendibile tale versione sulla base della distanza da percorrere e dell'orario di effettivo rinvenimento. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili: il primo perché manifestamente infondato, essendo stata la pena determinata con richiamo analitico ai criteri dell'art. 133 c.p. e con motivazione specifica sul diniego delle attenuanti generiche; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e dunque era privo di effettiva critica specifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto, per un verso, che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse congrua e ancorata ai parametri legali; per altro verso, che la censura dell'altro ricorrente non si misurasse con l'argomentazione centrale della sentenza di merito, fondata sull'incompatibilità logica e temporale della versione difensiva rispetto ai dati fattuali accertati.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La Corte valorizza il richiamo analitico ai criteri legali di commisurazione della pena, in particolare alla gravità del reato, come indice di adeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche o meramente assertive contro la motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami in modo analitico i criteri legali di cui all'art. 133 c.p. e dia conto, anche sinteticamente ma in modo intelligibile, delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
  • Le doglianze che attaccano la ricostruzione fattuale devono misurarsi con gli argomenti decisivi utilizzati dal giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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