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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7092/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha articolato quattro censure: 1) vizio di motivazione e insufficiente gravità indiziaria per ritenere la sua partecipazione all'associazione mafiosa; 2) errata esclusione dell'applicazione dei criteri di "plurimi, precisi e concordanti" (art. 192, comma 2 c.p.p.) nella valutazione degli indizi in sede cautelare; 3) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) basate su elementi generici e non attuali, omissione di elementi favorevoli come il tempo trascorso dai fatti; 4) inadeguatezza del ritiro della custodia in carcere e richiesta di misure meno afflittive (arresti domiciliari con divieti o controllo elettronico), con contestazione della disparità di trattamento rispetto ad altri indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato o inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame che, richiamando il compendio probatorio del procedimento (anche quanto emerso rispetto ad altri indagati), ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione di Ziino all'associazione mafiosa, valorizzando atti quali raccolta di denaro per un sodale detenuto, procacciamento di voti e partecipazione a riunioni operative. Sulla questione del criterio valutativo degli indizi, la Corte ha confermato che in sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" non coincide con il canone richiesto dall'art. 192, comma 2 c.p.p. per il giudizio di merito (plurimi, precisi e concordanti): ai fini cautelari è sufficiente la qualità della probabilità qualificata emergente dal complesso probatorio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato la presunzione di sussistenza delle esigenze per i reati di cui all'art. 416-bis e l'adeguatezza della custodia in carcere salvo elementi capaci di smentire tale presunzione. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati disposti adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma del reato contestato: la Corte ha ritenuto possibile qualificare la partecipazione del ricorrente come stabile inserimento nel sodalizio, desumendo responsabilità da elementi quali raccolta fondi, procacciamento voti e partecipazione a riunioni.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiama la competenza del Tribunale quale giudice del riesame; qui il provvedimento del Tribunale di Roma è stato confermato dalla Cassazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    "1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il richiamo legislativo riguarda i soli commi 3 e 4 dell'art.192 e non il comma 2: pertanto, in sede cautelare non si applicano i criteri di precisione e concordanza previsti dall'art.192, comma 2, per il giudizio di merito; è sufficiente la "qualificata probabilità" della responsabilità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La distinzione tra i diversi commi: il comma 2 (indizi pluri, precisi e concordanti) è requisito per la prova indiziaria nel giudizio di merito; in sede cautelare la Corte afferma che il giudizio si deve basare su gravi indizi intesi come elementi idonei a fondare una probabilità qualificata, non sul canone di cui al comma 2.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Per i reati di associazione mafiosa opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e, in relazione all'adeguatezza della misura, la custodia in carcere gode di presunzione assoluta: la misura carceraria è obbligatoria salvo elementi che smentiscano la presunzione.

  • art. 284, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato come possibile strumento (divieti) che possono accompagnare misure meno afflittive; la Corte osserva che, per i delitti 416-bis, la sola misura carceraria è di norma prescritta salvo smentita della presunzione.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Dispositivo previsto quale opzione di controllo elettronico: la difesa aveva invocato la possibilità di combinarlo con misure meno afflittive, ma la Corte ha confermato l'inderogabilità della custodia in carcere salvo smentita della presunzione.

  • art. 195, art. 203, art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dall'art. 273, comma 1-bis; la Corte le menziona nel contesto della disciplina sulle utilizzabilità e valutazione delle prove in sede cautelare (es. limiti di utilizzabilità di alcune dichiarazioni).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Previsione procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito del provvedimento; la Corte ha disposto gli adempimenti di rito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti della esposizione dei motivi del ricorso (limiti formali d'impugnazione): il ricorso era articolato nei limiti di tale disposizione.

Massime di principio

  • In sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" è meno stringente rispetto al canone dell'art.192, comma 2 c.p.p.; ciò significa che il giudice può fondare la misura su elementi che, pur non essendo "precisi e concordanti" come richiesto per la prova definitiva, consentono una qualificata probabilità di responsabilità.
  • Quando il reato contestato è associazione mafiosa (art. 416-bis), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione forte sull'adeguatezza della custodia in carcere: servono elementi concreti e specifici per giustificare misure meno afflittive.
  • Il giudice della cautela può valorizzare il compendio investigativo complessivo acquisito nel medesimo procedimento, compresi i risultati ritenuti rispetto ad altri indagati, per desumere l'esistenza e la struttura di un sodalizio criminale.
  • In Cassazione sul tema dei provvedimenti de libertate il sindacato è limitato: non si procede a nuovo esame probatorio ma si verifica la congruità, la logica e la completezza della motivazione e l'assenza di evidenti illogicità.
  • Nel giudizio di riesame la difesa deve porre censure specifiche e circostanziate sulle esigenze cautelari; doglianze generiche potrebbero essere ritenute inammissibili o non idonee a far venire meno il richiamo all'ordinanza genetica.
  • Il solo tempo trascorso dai fatti non basta automaticamente a escludere le esigenze cautelari: occorrono elementi positivi che attestino il recesso o l'esaurimento dell'attività criminale per ritenere inidonea la custodia cautelare.

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