Cassazione Civile, Ordinanza n. 40392/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La curatela del fallimento di una società appaltatrice aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di un consorzio regionale, domandando anche il riconoscimento del privilegio speciale immobiliare ex art. 2772 c.c. sull'immobile realizzato nell'ambito di un appalto e, in particolare, sull'importo dell'IVA di rivalsa relativa ai materiali. Il Tribunale aveva ammesso il credito senza riserva ma aveva negato il privilegio, osservando da un lato che il bene su cui far valere la prelazione non risultava specificamente individuato, dall'altro che il materiale fornito aveva perso individualità per incorporazione in una res nuova e diversa. Con il ricorso per cassazione la curatela ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 2772 c.c. e 93, comma 3, n. 4, l. fall., sostenendo che il bene era comunque individuabile tramite il contratto di appalto allegato e che il privilegio doveva essere riconosciuto perché il materiale era stato incorporato nella res realizzata in esecuzione della prestazione contrattuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che la censura non aggrediva la vera ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il Tribunale non aveva negato in astratto la possibilità di individuare il compendio immobiliare attraverso i documenti di causa, ma aveva rilevato che la domanda di prelazione era stata formulata in modo da riferirsi a un solo "capannone" tra più strutture, senza descriverlo in modo idoneo a identificarlo. La doglianza, inoltre, tendeva in sostanza a contestare l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito, profilo non deducibile nei termini proposti con il vizio di violazione di legge. Essendo inammissibile la domanda di prelazione, è rimasta assorbita la questione relativa al merito del privilegio sull'IVA. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il privilegio speciale immobiliare può essere richiesto solo se il bene su cui deve gravare la prelazione è adeguatamente individuato; nel caso concreto la richiesta è stata ritenuta non sufficientemente specifica.
art. 93, comma 3, n. 4, l. fall.
L'indicazione del titolo di prelazione e della descrizione del bene, quando necessaria, deve emergere dalla domanda e può essere verificata tenendo conto anche dei documenti allegati; tuttavia la censura non era pertinente perché il giudice di merito aveva contestato la limitata individuazione del bene nella stessa domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto, in caso di inammissibilità, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata; se il motivo si confronta solo con un argomento secondario o diverso da quello decisivo, è inammissibile.
- L'indicazione del bene su cui esercitare una prelazione speciale deve essere sufficientemente specifica nella domanda di ammissione al passivo; la possibilità astratta di ricavare dati dai documenti allegati non sana una domanda formulata in modo ambiguo o limitativo.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in realtà, l'interpretazione della domanda o degli atti compiuta dal giudice di merito, quando tale attività integra un apprezzamento di fatto.
- Se la domanda di prelazione è dichiarata inammissibile per difetto di specificità o di individuazione del bene, resta assorbito l'esame delle ulteriori questioni sul merito del privilegio.
- rami
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