Cassazione Civile, Ordinanza n. 19645/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il valore di un terreno ceduto a una coobbligata solidale. Il contribuente aveva visto respinta la domanda in primo grado, in appello e poi in cassazione. Successivamente ha proposto revocazione della sentenza di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore percettivo: nella sentenza revocanda si era affermato che nel fascicolo non fosse presente, o non fosse autentica, la sentenza resa nei confronti della coobbligata solidale con attestazione del passaggio in giudicato, mentre tale documento era invece effettivamente stato prodotto in copia conforme nel fascicolo di parte. Il ricorrente ha quindi chiesto, in fase rescissoria, di valorizzare il giudicato favorevole formatosi in favore della coobbligata, ai sensi dell'art. 1306 c.c., per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo anche nei propri confronti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando la propria precedente sentenza n. 27119/2019 perché fondata su un errore di fatto risultante dagli atti: la documentazione attestante il giudicato favorevole della coobbligata era stata effettivamente prodotta. Nella fase rescissoria ha poi accolto il ricorso originario per cassazione, cassando la sentenza della CTR Campania e accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, in estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti della coobbligata solidale. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza del fatto decisivo esterno al giudizio.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, qui attivata per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore percettivo consistente nella mancata percezione dell'esistenza di un documento effettivamente presente nel fascicolo integra errore di fatto revocatorio, non errore di giudizio.
"la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori"
La sentenza resa tra creditore e uno dei debitori solidali non produce effetti automatici nei confronti degli altri condebitori.
art. 1306, secondo comma, c.c.
Il debitore non partecipe al giudizio può opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali; l'effetto non opera ipso iure ma richiede una specifica richiesta del debitore interessato.
Massime di principio
- L'omessa percezione, in sentenza, dell'esistenza di un documento effettivamente presente nel fascicolo processuale integra errore di fatto revocatorio quando il documento abbia decisiva rilevanza e non vi sia stata valutazione del suo contenuto.
- Nel processo tributario, il giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei debitori solidali può essere fatto valere dagli altri condebitori nei limiti dell'art. 1306 c.c., trattandosi di una deroga ai limiti soggettivi del giudicato.
- La facoltà di avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti di un condebitore solidale non opera automaticamente, ma richiede una espressa iniziativa del debitore interessato, costituendo esercizio di un diritto potestativo.
- L'estensione del giudicato favorevole è preclusa se nei confronti del medesimo soggetto si sia già formato un giudicato contrario definitivo.
- In materia di solidarietà tributaria, l'annullamento o la rettifica dell'unico atto impositivo può giovare anche ai condebitori, poiché il giudizio ha ad oggetto l'atto autoritativo comune.
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