Cassazione Penale, Ordinanza n. 23288/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per l'abusiva occupazione di un immobile. Il ricorrente deduceva: 1) la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che l'occupazione fosse giustificata da esigenze abitative; 2) la violazione di legge e l'asserita inversione dell'onere della prova nel mancato riconoscimento della causa di giustificazione; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. La Corte rileva che il primo motivo è una mera riproposizione di censure già respinte in appello, priva di specifica critica alla motivazione; che lo stato di necessità è invocabile solo per un pericolo attuale e transitorio e non per soddisfare stabilmente un'esigenza abitativa; che il secondo motivo è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha escluso in fatto i presupposti della scriminante e ha anche evidenziato che l'imputato risultava ancora domiciliato nell'immobile occupato; che il terzo motivo è inammissibile perché la questione non era stata dedotta in appello; che la richiesta di sanzioni sostitutive è inammissibile perché non formulata dinanzi al giudice di appello.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità può operare anche in caso di compromissione del diritto di abitazione, ma solo se ricorrono tutti gli altri presupposti, in particolare l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; non è utilizzabile per risolvere stabilmente un problema abitativo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta in cassazione se non è stata previamente proposta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.
In sede di legittimità non sono consentite censure non specificamente dedotte nei motivi di appello, se la questione non è stata previamente devoluta al giudice di secondo grado.
I motivi nuovi possono essere utilizzati nel giudizio di appello, ma la richiesta di sanzioni sostitutive deve comunque essere formulata al più tardi in udienza di discussione in appello.
Massime di principio
- La pedissequa riproposizione in cassazione di censure già disattese in appello, senza confronto critico con la motivazione impugnata, integra un motivo non specifico e dunque non scrutinabile.
- Lo stato di necessità quale causa di giustificazione dell'occupazione abusiva di un immobile è configurabile solo in presenza di un pericolo attuale, assolutamente inevitabile e transitorio, non per fronteggiare in via definitiva un bisogno abitativo.
- Il mancato riconoscimento di una scriminante non implica di per sé violazione dell'onere della prova quando il giudice di merito abbia escluso in fatto i presupposti applicativi della causa di giustificazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente devoluta al giudice di appello.
- La richiesta di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi deve essere formulata dall'imputato nel giudizio di appello, al più tardi nel corso dell'udienza di discussione; in difetto, la relativa doglianza è inammissibile.
Come è indicizzato
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