Cassazione Civile, Ordinanza n. 17596/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un’avvocata, agendo personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei propri compensi emesso dal Tribunale, chiedendone la rideterminazione in base al corretto scaglione di valore indeterminabile e all’attività effettivamente svolta. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, ma ha compensato le spese del giudizio di opposizione sul presupposto che il Ministero non si fosse opposto alla pretesa. Nel ricorso per cassazione la professionista ha censurato tale compensazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la compensazione delle spese sarebbe consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma, non ricorrendo nel caso di specie soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni. Ha inoltre dedotto vizio di motivazione e violazione dell’art. 111 Cost., lamentando che il provvedimento non spiegasse in modo intellegibile le ragioni della compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo. Ha affermato che, per i procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014, la compensazione delle spese è ammissibile solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. Ha quindi rilevato che la giustificazione adottata dal Tribunale, fondata sulla mancata opposizione del Ministero, non rientra in nessuna delle ipotesi legittimanti e si pone fuori dal paradigma normativo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito, ponendo a carico del Ministero anche le spese del giudizio di legittimità e liquidando in favore della ricorrente i compensi per la fase di opposizione in euro 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
consente al difensore di agire in proprio nel processo
indicati come base del procedimento di opposizione introdotto
norma che disciplina l’opposizione al decreto di liquidazione
richiamato quale regola generale di soccombenza nelle spese di lite
la compensazione è ammessa, fuori dalla reciproca soccombenza, solo nei casi tassativi previsti dalla legge, come integrati dalla Corte costituzionale
d.l. n. 162/2014
richiamato come fonte della modifica dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
legge di conversione che ha reso applicabile la nuova disciplina della compensazione delle spese
Corte cost. n. 77/2018
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale
ha consentito alla Corte di cassare e decidere nel merito senza rinvio
indicato come testo che ha modificato l’art. 92, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite costituisce deroga al principio di soccombenza e, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta solo in presenza delle ipotesi tassative previste dalla legge, lette alla luce dell’intervento additivo della Corte costituzionale.
- La mancata opposizione della parte soccombente, o la sua difesa non incisiva, non integra di per sé una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Il giudice che disponga la compensazione deve indicare una motivazione specifica, concreta e riconducibile al paradigma normativo; formule apodittiche o meramente astratte non sono sufficienti.
- Quando la questione è pienamente definita in diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito sulla regolazione delle spese ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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