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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17298/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (11/12/2024) che aveva rigettato l'appello promosso dal ricorrente avverso l'ordinanza del G.I.P. (7/11/2024) che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle apparecchiature di rilevamento della velocità "T-EXSPEED V. 2.0" (prodotte da KRIA s.r.l. e distribuite da LaB Consulenze s.r.l., società da lui rappresentata). Il ricorrente, indagato per delitti connessi (richiamati nel testo), deduceva violazione di legge penale e omessa/apparente motivazione (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.) lamentando che il Tribunale non avesse considerato norme e atti amministrativi e giurisprudenza rilevanti (nota MIT 11/11/2020, art. 45 co.6 C.D.S., art. 201 co.1-ter C.D.S., art. 142 C.d.S. e norme regolamentari, Decreti di approvazione, circolari e pareri) dalla cui valutazione discenderebbe che le apparecchiature erano "approvate" e non "omologate", che le amministrazioni appaltanti erano a conoscenza di tale status e che il comportamento del ricorrente era di buona fede, escludendo così le ipotesi di frode e falso per induzione.

La decisione

Il ricorrente ha successivamente formalizzato, personalmente e tramite difensori, una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione del ricorso per Cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinunzia (ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p.) e, conformemente all'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza consolidata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 bis cod. proc. pen.

    disciplinante l'appello ex art. 322 bis c.p.p.

    norma individuata come titolo dell'impugnazione in sede di riesame

  • art. 142 Codice della Strada

    omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità

    la Corte richiama la distinzione tra omologazione (richiesta dall'art. 142 C.d.S.) e altre forme di approvazione amministrativa; dispositivi non omologati possono integrare profili di irregolarità

  • Nota del MIT 11/11/2020

    nota ministeriale del 11 novembre 2020

    citata dalla difesa per sostenere l'equivalenza o la conoscenza da parte delle amministrazioni circa lo status dei dispositivi; la Corte ne valuta la rilevanza contestualmente agli altri atti

  • art. 45 comma 6 C.D.S.

    art. 45 co.6 Codice della Strada

    richiamato tra le norme da considerare nella valutazione dell'ammissibilità/legittimità dei dispositivi

  • art. 201 comma 1 ter C.D.S.

    art. 201 co.1-ter Codice della Strada

    norma richiamata nel complesso delle disposizioni regolamentari concernenti i dispositivi e le modalità di rilevamento

  • art. 192 Regolamento di Esecuzione del C.D.S.

    art. 192 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada

    richiamato tra le norme tecniche e regolamentari pertinenti alla materia

  • art. 345 del Reg. Es. del Codice della Strada

    art. 345 Regolamento di Esecuzione

    ulteriore norma regolamentare citata dalla difesa come rilevante

  • art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 conv. in L. n. 168 del 2002

    art. 4 D.L. 121/2002 conv. L.168/2002

    richiamato tra le fonti legislative secondarie di possibile rilievo

  • Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno del 2007

    Circolare Ministero dell'Interno 2007

    citata come fonte interpretativa sulle modalità tecniche e amministrative di impiego dei dispositivi

  • Decreto n. 282 del 13 giugno 2017

    atto amministrativo citato tra i provvedimenti di riferimento per la valutazione tecnica dei dispositivi

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    motivi di cassazione per violazione di legge e insufficiente motivazione

    norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del fumus commissi delicti

  • art. 589 comma 3 cod. proc. pen.

    effetto della ricezione della rinunzia sull'inammissibilità

    la rinunzia all'impugnazione, una volta ricevuta, determina l'inammissibilità del gravame

  • art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    cause di inammissibilità del ricorso

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    sanzioni e liquidazione delle spese in caso di inammissibilità

    applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; la Corte osserva che la sanzione opera indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La distinzione tra "omologazione" e "approvazione" dei dispositivi è centrale: un provvedimento di "approvazione" non equivale automaticamente a una "omologazione" ai sensi dell'art. 142 C.d.S.; la mancanza di omologazione può giustificare misure cautelari come il sequestro.
  • La semplice produzione di decreti di approvazione o di dichiarazioni di conformità non esclude di per sé l'esistenza di profili penali (es. frode, falso), se non è adeguatamente valutata e motivata dall'autorità giudicante.
  • Le eccezioni di buona fede e la conoscenza/consenso delle amministrazioni appaltanti possono essere rilevanti, ma devono essere specificamente esaminate e motivate dal giudice; una mera allegazione difensiva senza valutazione motivata può risultare inefficace.
  • La rinuncia all'impugnazione è atto formale che, una volta ricevuto dall'autorità, determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione e non è liberamente revocabile: comporta normalmente la condanna alle spese e, salvo specifiche e provate ragioni non imputabili al ricorrente, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è opportuno: a) produrre documentazione amministrativa e tecnica chiara e contestualizzata; b) richiedere espressa motivazione sul punto circa l'interpretazione tra approvazione e omologazione; c) evitare rinunce affrettate all'impugnazione senza valutare le conseguenze processuali e la possibilità di ottenere l'esenzione dalla sanzione dimostrando causa non imputabile.

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