Cassazione Penale, Sentenza n. 17298/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (11/12/2024) che aveva rigettato l'appello promosso dal ricorrente avverso l'ordinanza del G.I.P. (7/11/2024) che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle apparecchiature di rilevamento della velocità "T-EXSPEED V. 2.0" (prodotte da KRIA s.r.l. e distribuite da LaB Consulenze s.r.l., società da lui rappresentata). Il ricorrente, indagato per delitti connessi (richiamati nel testo), deduceva violazione di legge penale e omessa/apparente motivazione (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.) lamentando che il Tribunale non avesse considerato norme e atti amministrativi e giurisprudenza rilevanti (nota MIT 11/11/2020, art. 45 co.6 C.D.S., art. 201 co.1-ter C.D.S., art. 142 C.d.S. e norme regolamentari, Decreti di approvazione, circolari e pareri) dalla cui valutazione discenderebbe che le apparecchiature erano "approvate" e non "omologate", che le amministrazioni appaltanti erano a conoscenza di tale status e che il comportamento del ricorrente era di buona fede, escludendo così le ipotesi di frode e falso per induzione.
La decisione
Il ricorrente ha successivamente formalizzato, personalmente e tramite difensori, una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione del ricorso per Cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinunzia (ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p.) e, conformemente all'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza consolidata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplinante l'appello ex art. 322 bis c.p.p.
norma individuata come titolo dell'impugnazione in sede di riesame
omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità
la Corte richiama la distinzione tra omologazione (richiesta dall'art. 142 C.d.S.) e altre forme di approvazione amministrativa; dispositivi non omologati possono integrare profili di irregolarità
Nota del MIT 11/11/2020
nota ministeriale del 11 novembre 2020
citata dalla difesa per sostenere l'equivalenza o la conoscenza da parte delle amministrazioni circa lo status dei dispositivi; la Corte ne valuta la rilevanza contestualmente agli altri atti
art. 45 co.6 Codice della Strada
richiamato tra le norme da considerare nella valutazione dell'ammissibilità/legittimità dei dispositivi
art. 201 co.1-ter Codice della Strada
norma richiamata nel complesso delle disposizioni regolamentari concernenti i dispositivi e le modalità di rilevamento
art. 192 Regolamento di Esecuzione del C.D.S.
art. 192 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
richiamato tra le norme tecniche e regolamentari pertinenti alla materia
art. 345 del Reg. Es. del Codice della Strada
art. 345 Regolamento di Esecuzione
ulteriore norma regolamentare citata dalla difesa come rilevante
art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 conv. in L. n. 168 del 2002
art. 4 D.L. 121/2002 conv. L.168/2002
richiamato tra le fonti legislative secondarie di possibile rilievo
Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno del 2007
Circolare Ministero dell'Interno 2007
citata come fonte interpretativa sulle modalità tecniche e amministrative di impiego dei dispositivi
Decreto n. 282 del 13 giugno 2017
atto amministrativo citato tra i provvedimenti di riferimento per la valutazione tecnica dei dispositivi
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
motivi di cassazione per violazione di legge e insufficiente motivazione
norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del fumus commissi delicti
art. 589 comma 3 cod. proc. pen.
effetto della ricezione della rinunzia sull'inammissibilità
la rinunzia all'impugnazione, una volta ricevuta, determina l'inammissibilità del gravame
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
cause di inammissibilità del ricorso
richiamato per la declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia
sanzioni e liquidazione delle spese in caso di inammissibilità
applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; la Corte osserva che la sanzione opera indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità
Massime di principio
- La distinzione tra "omologazione" e "approvazione" dei dispositivi è centrale: un provvedimento di "approvazione" non equivale automaticamente a una "omologazione" ai sensi dell'art. 142 C.d.S.; la mancanza di omologazione può giustificare misure cautelari come il sequestro.
- La semplice produzione di decreti di approvazione o di dichiarazioni di conformità non esclude di per sé l'esistenza di profili penali (es. frode, falso), se non è adeguatamente valutata e motivata dall'autorità giudicante.
- Le eccezioni di buona fede e la conoscenza/consenso delle amministrazioni appaltanti possono essere rilevanti, ma devono essere specificamente esaminate e motivate dal giudice; una mera allegazione difensiva senza valutazione motivata può risultare inefficace.
- La rinuncia all'impugnazione è atto formale che, una volta ricevuto dall'autorità, determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione e non è liberamente revocabile: comporta normalmente la condanna alle spese e, salvo specifiche e provate ragioni non imputabili al ricorrente, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è opportuno: a) produrre documentazione amministrativa e tecnica chiara e contestualizzata; b) richiedere espressa motivazione sul punto circa l'interpretazione tra approvazione e omologazione; c) evitare rinunce affrettate all'impugnazione senza valutare le conseguenze processuali e la possibilità di ottenere l'esenzione dalla sanzione dimostrando causa non imputabile.
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