Cassazione Civile, Ordinanza n. 08688/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originaria riguardava un giudizio davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici, promosso dal Comune per ottenere l'accertamento della natura demaniale di un terreno di proprietà dell'ente e la declaratoria di inesistenza dei diritti vantati sul bene dal convenuto originario. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della Corte d'Appello di Roma, il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., degli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 1295 c.c. Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente liquidato le spese del secondo grado in favore di ciascuno dei coeredi dell'originario convenuto, pur essendosi costoro costituiti con diversi difensori ma con difese sostanzialmente analoghe e con la stessa posizione processuale. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando più eredi della parte deceduta si costituiscono nel processo facendo valere la medesima posizione processuale, non è corretto porre a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di difensori come se si trattasse di posizioni distinte; deve invece essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentabile secondo i criteri del D.M. n. 55 del 2014. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., rideterminando le spese del grado di appello in un unico compenso complessivo di euro 8.088, comprensivo di esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione nei limiti indicati a favore dei difensori dei coeredi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico degli intimati.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per censurare la liquidazione delle spese di lite
richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese processuali
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese nei confronti dei difensori
consente l'eventuale maggiorazione del compenso quando la difesa è svolta per più parti con la stessa posizione processuale
richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione del compenso professionale
richiamato nel motivo di ricorso, ma non autonomamente decisivo nella motivazione della Corte
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito
la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Se più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscono nel giudizio facendo valere la medesima posizione processuale, la liquidazione delle spese non può moltiplicarsi per ciascun difensore come se vi fossero autonome posizioni sostanziali; va liquidato un unico compenso complessivo per il medesimo centro di interessi difensivi.
- La pluralità di avvocati incaricati da soggetti che occupano la stessa posizione processuale può giustificare soltanto un aumento del compenso entro i limiti previsti dai parametri forensi, non la duplicazione integrale delle spese a carico della controparte.
- Quando il vizio censurato attiene solo alla liquidazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla quantificazione delle spese.
- In materia di spese di lite, la regolazione deve tener conto della sostanziale unitarietà della posizione processuale delle parti, anche se formalmente assistite da più difensori.
Come è indicizzato
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