Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08688/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originaria riguardava un giudizio davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici, promosso dal Comune per ottenere l'accertamento della natura demaniale di un terreno di proprietà dell'ente e la declaratoria di inesistenza dei diritti vantati sul bene dal convenuto originario. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della Corte d'Appello di Roma, il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., degli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 1295 c.c. Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente liquidato le spese del secondo grado in favore di ciascuno dei coeredi dell'originario convenuto, pur essendosi costoro costituiti con diversi difensori ma con difese sostanzialmente analoghe e con la stessa posizione processuale. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando più eredi della parte deceduta si costituiscono nel processo facendo valere la medesima posizione processuale, non è corretto porre a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di difensori come se si trattasse di posizioni distinte; deve invece essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentabile secondo i criteri del D.M. n. 55 del 2014. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., rideterminando le spese del grado di appello in un unico compenso complessivo di euro 8.088, comprensivo di esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione nei limiti indicati a favore dei difensori dei coeredi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la liquidazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese processuali

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese nei confronti dei difensori

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    consente l'eventuale maggiorazione del compenso quando la difesa è svolta per più parti con la stessa posizione processuale

  • art. 8 D.M. n. 55 del 2014

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione del compenso professionale

  • art. 1295 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non autonomamente decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Se più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscono nel giudizio facendo valere la medesima posizione processuale, la liquidazione delle spese non può moltiplicarsi per ciascun difensore come se vi fossero autonome posizioni sostanziali; va liquidato un unico compenso complessivo per il medesimo centro di interessi difensivi.
  • La pluralità di avvocati incaricati da soggetti che occupano la stessa posizione processuale può giustificare soltanto un aumento del compenso entro i limiti previsti dai parametri forensi, non la duplicazione integrale delle spese a carico della controparte.
  • Quando il vizio censurato attiene solo alla liquidazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla quantificazione delle spese.
  • In materia di spese di lite, la regolazione deve tener conto della sostanziale unitarietà della posizione processuale delle parti, anche se formalmente assistite da più difensori.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.