Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22814/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 22/07/2020 che, pur assolvendo Bolognini da un capo, ha confermato le condanne per plurimi episodi di cessione di stupefacenti. Bolognini: deduceva violazione di legge per l'applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità basata su criterio giurisprudenziale successivo ai fatti e contestava l'uso del criterio della dose media giornaliera anziché del valore-soglia. Orsani: eccepiva (1) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità sostenendo di essere solo intermediario; (2) contestava l'applicazione dell'aggravante dell'art. 80 DPR 309/1990; (3) contestava il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; (4) contestava l'aumento di pena. Pellegrino: censurava l'accertamento di responsabilità, l'applicazione dell'aggravante e il diniego delle attenuanti generiche. Settimio: chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (ipotesi meno grave).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati/inammissibili: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'accertamento di responsabilità per tutti i ricorrenti (in particolare l'inclusione dell'intermediario nella fattispecie di cui all'art. 73 DPR 309/1990), ha confermato l'applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità applicando i criteri delle Sezioni Unite "Biondi" (sent. n. 36258/2012) in relazione al contenuto di principio attivo e al numero di dosi ricavabili, e ha rigettato le altre censure (diniego delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e congruità della pena). In particolare: - Bolognini: eccezioni sul criterio di valutazione dell"ingente quantità e sul metodo sono state respinte; - Orsani: ruolo di intermediario considerato sufficiente per la fattispecie, aggravante e recidiva ritenute motivate; negato il riconoscimento delle attenuanti generiche; pena ritenuta congrua; - Pellegrino: responsabilità e aggravante confermate; attenuanti non riconosciute; - Settimio: richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 respinta per i concreti elementi che dimostravano commercialità e reiterazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, all"onere ex art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    comma 5 (menzionato nella decisione)

    La norma punisce il traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato che chi "procura ad altri" (intermediario) rientra nella fattispecie dell'art. 73, per cui l'attività di intermediazione è idonea a integrare la responsabilità per il reato di cessione/importazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    menzionata come aggravante

    L"aggravante prevista è stata applicata in relazione all"ingente quantità di stupefacente determinata in base al principio attivo e al numero di dosi ricavabili; la Corte ha ritenuto motivata l"applicazione dell"aggravante nei singoli casi concreti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    menzionato nella decisione

    Prevede l"onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese conformemente a tale disposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    menzionata nella decisione

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sezioni Unite, sent. n. 36258 del 24/05/2012 ("Biondi")

    sentenza di riferimento per la valutazione dell"ingente quantità

    Ha offerto criteri orientativi per valutare l"ingente quantità (es. conversione del principio attivo in dosi e valutazione sull"impatto sul mercato di destinazione); la Corte ha applicato questi criteri ritenendoli previgenti ai fatti (2017-2018) e quindi pienamente utilizzabili.

  • Cass., Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015 (Di Martino)

    menzionata in motivazione

    Conferma il principio che l"intermediazione rientra nella previsione di cui all'art. 73; è stata utilizzata per sostenere che chi "procura ad altri" può essere ritenuto autore del reato.

  • Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro)

    menzionata in motivazione

    Richiamata per l'affermazione che non sempre è necessaria una motivazione autonoma dell"aumento di pena dovuto all"aggravante; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso concreto.

Massime di principio

  • L"intermediario che "procura ad altri" può integrare la fattispecie di cui all"art. 73 DPR 309/1990: il ruolo di mero collegamento non esclude automaticamente la responsabilità penale quando l'attività abbia raggiunto o stava per raggiungere lo scopo della cessione.
  • Per l"aggravante dell"ingente quantità i giudici applicano i criteri delle Sezioni Unite (es. "Biondi") valutando il contenuto di principio attivo e il numero di dosi ricavabili, nonché l"impatto sul mercato di destinazione; tali criteri sono utilizzabili se la giurisprudenza che li ha stabiliti è anteriore ai fatti.
  • La scelta tra criteri (dose media giornaliera vs valore-soglia) deve essere motivata alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati; censure basate su cambiamenti giurisprudenziali posteriori ai fatti hanno scarse possibilità di successo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede che il giudice trovi circostanze favorevoli concrete: l"assenza di elementi positivi rende difficoltoso ottenere le generiche in appello e in cassazione se la motivazione territoriale è congrua.
  • La recidiva è applicabile quando esiste un precedente specifico che dimostri una maggiore pericolosità sociale; il giudice può motivare l"aumento tenendo conto della personalità e del contesto criminale senza necessità di una motivazione autonoma aggiuntiva.
  • In Cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o meramente assertive sono normalmente dichiarate inammissibili o infondate.
  • In caso di ricorso inammissibile i ricorrenti possono essere condannati alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende; è pertanto rilevante valutare la plausibilità delle censure prima di proporre impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.