Cassazione Penale, Sentenza n. 22814/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 22/07/2020 che, pur assolvendo Bolognini da un capo, ha confermato le condanne per plurimi episodi di cessione di stupefacenti. Bolognini: deduceva violazione di legge per l'applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità basata su criterio giurisprudenziale successivo ai fatti e contestava l'uso del criterio della dose media giornaliera anziché del valore-soglia. Orsani: eccepiva (1) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità sostenendo di essere solo intermediario; (2) contestava l'applicazione dell'aggravante dell'art. 80 DPR 309/1990; (3) contestava il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; (4) contestava l'aumento di pena. Pellegrino: censurava l'accertamento di responsabilità, l'applicazione dell'aggravante e il diniego delle attenuanti generiche. Settimio: chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (ipotesi meno grave).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati/inammissibili: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'accertamento di responsabilità per tutti i ricorrenti (in particolare l'inclusione dell'intermediario nella fattispecie di cui all'art. 73 DPR 309/1990), ha confermato l'applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità applicando i criteri delle Sezioni Unite "Biondi" (sent. n. 36258/2012) in relazione al contenuto di principio attivo e al numero di dosi ricavabili, e ha rigettato le altre censure (diniego delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e congruità della pena). In particolare: - Bolognini: eccezioni sul criterio di valutazione dell"ingente quantità e sul metodo sono state respinte; - Orsani: ruolo di intermediario considerato sufficiente per la fattispecie, aggravante e recidiva ritenute motivate; negato il riconoscimento delle attenuanti generiche; pena ritenuta congrua; - Pellegrino: responsabilità e aggravante confermate; attenuanti non riconosciute; - Settimio: richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 respinta per i concreti elementi che dimostravano commercialità e reiterazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, all"onere ex art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
comma 5 (menzionato nella decisione)
La norma punisce il traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato che chi "procura ad altri" (intermediario) rientra nella fattispecie dell'art. 73, per cui l'attività di intermediazione è idonea a integrare la responsabilità per il reato di cessione/importazione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
menzionata come aggravante
L"aggravante prevista è stata applicata in relazione all"ingente quantità di stupefacente determinata in base al principio attivo e al numero di dosi ricavabili; la Corte ha ritenuto motivata l"applicazione dell"aggravante nei singoli casi concreti.
menzionato nella decisione
Prevede l"onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese conformemente a tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
menzionata nella decisione
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sezioni Unite, sent. n. 36258 del 24/05/2012 ("Biondi")
sentenza di riferimento per la valutazione dell"ingente quantità
Ha offerto criteri orientativi per valutare l"ingente quantità (es. conversione del principio attivo in dosi e valutazione sull"impatto sul mercato di destinazione); la Corte ha applicato questi criteri ritenendoli previgenti ai fatti (2017-2018) e quindi pienamente utilizzabili.
Cass., Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015 (Di Martino)
menzionata in motivazione
Conferma il principio che l"intermediazione rientra nella previsione di cui all'art. 73; è stata utilizzata per sostenere che chi "procura ad altri" può essere ritenuto autore del reato.
Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro)
menzionata in motivazione
Richiamata per l'affermazione che non sempre è necessaria una motivazione autonoma dell"aumento di pena dovuto all"aggravante; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso concreto.
Massime di principio
- L"intermediario che "procura ad altri" può integrare la fattispecie di cui all"art. 73 DPR 309/1990: il ruolo di mero collegamento non esclude automaticamente la responsabilità penale quando l'attività abbia raggiunto o stava per raggiungere lo scopo della cessione.
- Per l"aggravante dell"ingente quantità i giudici applicano i criteri delle Sezioni Unite (es. "Biondi") valutando il contenuto di principio attivo e il numero di dosi ricavabili, nonché l"impatto sul mercato di destinazione; tali criteri sono utilizzabili se la giurisprudenza che li ha stabiliti è anteriore ai fatti.
- La scelta tra criteri (dose media giornaliera vs valore-soglia) deve essere motivata alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati; censure basate su cambiamenti giurisprudenziali posteriori ai fatti hanno scarse possibilità di successo.
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede che il giudice trovi circostanze favorevoli concrete: l"assenza di elementi positivi rende difficoltoso ottenere le generiche in appello e in cassazione se la motivazione territoriale è congrua.
- La recidiva è applicabile quando esiste un precedente specifico che dimostri una maggiore pericolosità sociale; il giudice può motivare l"aumento tenendo conto della personalità e del contesto criminale senza necessità di una motivazione autonoma aggiuntiva.
- In Cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o meramente assertive sono normalmente dichiarate inammissibili o infondate.
- In caso di ricorso inammissibile i ricorrenti possono essere condannati alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende; è pertanto rilevante valutare la plausibilità delle censure prima di proporre impugnazioni.
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