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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03968/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 c.p., sollecitando in sostanza una diversa lettura degli elementi di fatto e una rivalutazione del merito. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma anche tale censura è stata ritenuta una mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre considerato il secondo motivo aspecifico e meramente reiterativo delle deduzioni già esaminate in appello, dunque non idoneo a censurare la decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione e della censura sulla responsabilità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo tendeva a una rivalutazione del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo non specifico e meramente reiterativo rispetto ai motivi già disattesi in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Citata per ribadire che in cassazione non è consentita una nuova rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale valutazione appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo pedissequo censure già dedotte in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni espresse dal giudice di merito; in mancanza, essa è aspecifica e non esaminabile nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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