Cassazione Penale, Sentenza n. 14308/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/05/2021 del Tribunale di Monza che aveva rigettato il riesame avverso: (a) il decreto del 17/03/2021 con cui il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di euro 503.240,00; (b) il decreto del 29/03/2021 con cui il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della stessa somma per il reato di riciclaggio. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 253 c.p.p., art. 648-bis c.p.), inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee perché non raccolte in un verbale autonomo, travisamento dei fatti in relazione ad appunti manoscritti e vizi di motivazione per omesso esame di punti decisivi (tra cui entità della somma, modalità di custodia e movimentazione, serialità delle condotte e natura della società destinataria). Inoltre censurava l'individuazione del reato presupposto (art. 512-bis c.p.) e l'astrattezza delle ipotesi del P.M. e del G.I.P.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata la tesi della pubblica accusa secondo cui le dichiarazioni spontanee rese durante il sequestro e riportate nel verbale di sequestro sottoscritto dall'indagato sono utilizzabili (richiamando il principio applicabile ex art. 357, comma 2, lett. b, c.p.p., e giurisprudenza consolidata). I restanti motivi attengono a valutazioni di merito sulla motivazione del Tribunale e, poiché il ricorso in materia di misure cautelari reali è ammissibile in Cassazione solo per violazione di legge, sono stati considerati inammissibili. Per tali ragioni è stata dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al sequestro probatorio; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina invocata dal ricorrente per l'utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sequestro.
Norma sostanziale del reato di riciclaggio, cui si riferivano i provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che le censure difensive fossero questioni di merito non idonee a fondare il ricorso per cassazione.
art. 357, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen.
Interpretazione data dalla Corte: la polizia giudiziaria può inserire dichiarazioni spontanee nel verbale di perquisizione o di sequestro senza dover redigere un verbale autonomo; da ciò deriva l'utilizzabilità delle dichiarazioni sottoscritte dal ricorrente nel verbale di sequestro.
Richiamato dal ricorrente in rapporto a presunte violazioni procedurali; la Corte ha comunque ritenuto le censure come valutazioni di merito non riportabili al vizio di legge invocato.
Richiamato tra le norme processuali contestate; non è stata ritenuta dalla Corte una violazione tale da rendere ammissibile il ricorso.
Richiamato in relazione al sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto le censure difensive rilevanti come contestazione di merito più che come violazione di legge.
Norma relativa al presunto reato presupposto evocato dal Tribunale; il ricorrente contestava l'individuazione del reato presupposto ma la Corte ha ritenuto la censura come critica valutativa e non come errore di diritto.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanza in materia di misure cautelari reali.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese durante una perquisizione o un sequestro e riportate nel verbale di perquisizione/sequestro sottoscritto dall'interessato sono in linea di principio utilizzabili; non è obbligatoria la redazione di un verbale autonomo per ciascuna dichiarazione (art. 357, comma 2, lett. b).
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo/probatorio) il ricorso per Cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: le contestazioni che attengono al merito della valutazione probatoria o alla motivazione del giudice del merito sono normalmente inammissibili.
- Per censurare la utilizzabilità di atti o dichiarazioni occorre indicare specifiche violazioni procedurali o di diritto; la mera affermazione di 'inutilizzabilità' per assenza di un verbale autonomo è insufficiente se le registrazioni sono contenute e sottoscritte nel verbale di sequestro.
- Le doglianze che impugnano il giudizio di fatto (travisamento delle prove, diversa valutazione di appunti o elementi fattuali) devono eventualmente essere sollevate con mezzi processuali appropriati e dimostrare un vizio di diritto o una motivazione così carente da costituire nullità rilevante, altrimenti sono escluse dalla sede di legittimità.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella scelta dell'impugnazione, sanzioni pecuniarie (ammende).
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