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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03428/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da un proprietario che assumeva l'occupazione di una striscia di terreno di sua proprietà da parte del vicino e chiedeva la rimozione del manufatto realizzato su tale area e il risarcimento del danno. Il convenuto si costituiva negando la pretesa e proponeva domanda riconvenzionale per accertare l'usucapione della porzione contesa, oltre a chiedere l'arretramento della falda del tetto dell'edificio dell'attore, ritenuta sporgente sul proprio fondo, e la chiusura di una veduta asseritamente realizzata a distanza illegale. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, disponendo il rilascio dell'area sconfinata e l'arretramento del manufatto, e rigettava sia il risarcimento sia le riconvenzionali. In appello il convenuto vedeva confermata la decisione. In cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'obbligo di motivazione, poiché la Corte territoriale avrebbe solo aderito apoditticamente al primo giudice senza confutare le doglianze e senza corretta lettura dei titoli di provenienza; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 111 Cost., per avere la Corte aderito alla consulenza tecnica trascurando titoli di proprietà e prova orale, nonché per non avere rilevato che la domanda dell'attore, qualificabile come rivendicazione, era priva di prova; 3) vizio di motivazione/travisamento della prova, sostenendo che il consulente avesse individuato il confine non sui titoli ma su mappe catastali e altri elementi non rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva effettivamente confutato le doglianze, valorizzando la consulenza tecnica e una precedente sentenza penale che confermavano l'assenza di spostamento del confine a seguito dei lavori sull'immobile dell'attore. Ha inoltre chiarito che il consulente aveva utilizzato i titoli di provenienza allegati dalle parti per accertare lo sconfinamento del fabbricato del ricorrente sulla proprietà altrui, sicché le censure sul punto erano smentite dal testo della sentenza impugnata. Quanto alla qualificazione della domanda, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti del vizio processuale, di error in judicando o di omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto, la domanda era stata correttamente intesa come volta all'accertamento del confine, dello sconfinamento e della restituzione dell'area occupata. La decisione è stata ritenuta dotata di motivazione sufficiente, conforme al minimo costituzionale, e il ricorso è stato dichiarato inammissibile nelle argomentazioni ma, nel dispositivo finale, rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è stata esclusa perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione specifica e non meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione e del sindacato sul vizio motivazionale; nel caso concreto è stato ritenuto rispettato il minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare errori di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti allegati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare nullità processuali, inclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o l'assenza di motivazione in senso processualmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il perimetro entro cui può denunciarsi l'omesso esame di un fatto decisivo, non una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e allo scopo pratico perseguito dall'attore, non alle sole espressioni letterali utilizzate nell'atto introduttivo.
  • La qualificazione giuridica della domanda è attività riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se si traduce in nullità processuale, error in judicando o omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come strumento per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito dà conto, in modo non apparente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, il vizio di motivazione non è configurabile solo perché il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove.
  • Nel contenzioso sul confine tra fondi, la prova tecnica può legittimamente valorizzare i titoli di provenienza e le risultanze complessive degli atti per accertare lo sconfinamento e la corretta linea di confine.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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