Cassazione Civile, Ordinanza n. 18452/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi sfociata in un'ordinanza di assegnazione con cui, ritenuta tardiva l'intervenuta partecipazione del professionista, non gli era stato riconosciuto un credito privilegiato per onorari. Il professionista proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza; il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione osservando, tra l'altro, che il decreto ingiuntivo prodotto era stato emesso dopo il decesso del debitore e quindi nullo, che la fattura autenticata non era utilizzabile come scrittura contabile in sede esecutiva e che, comunque, l'impugnazione era da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ed era tardiva. La corte d'appello dichiarava a sua volta inammissibile il gravame e condannava l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del mezzo processuale. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 615, 616, 617 e 618 c.p.c., sostenendo che, ove il tribunale avesse in parte qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione, il gravame avrebbe dovuto essere scisso e trattato in parte come appello e in parte come ricorso per cassazione; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, per asserita errata liquidazione dei compensi sulla base di uno scaglione superiore e per fasi processuali in realtà non svolte; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., negando che vi fosse stato abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il giudice di merito aveva correttamente qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e che il richiamo del tribunale a una possibile opposizione ex art. 615 c.p.c. costituiva solo un obiter ipotetico, non idoneo a fondare la scissione dei mezzi di impugnazione. Ha inoltre affermato che non era stato adeguatamente dimostrato, con trascrizioni rispettose dell'art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c., quale parte della decisione dovesse essere qualificata diversamente, ricordando che contro l'ordinanza di assegnazione l'unico rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi, salvo l'ipotesi di inesistenza dell'ordinanza stessa. Il secondo motivo è stato respinto perché il valore della controversia superava i 13.000 euro e le fasi istruttoria e decisionale risultavano comunque presenti, essendo la fase istruttoria comprensiva anche dell'esame delle prove documentali. Il terzo motivo è stato respinto poiché la condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. era giustificata dalla palese inammissibilità/pretestuosità dell'impugnazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ritenuto il mezzo corretto per impugnare l'ordinanza di assegnazione nel caso concreto
invocato dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che il richiamo ipotetico del giudice di merito a tale norma non mutava la qualificazione effettiva della decisione
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sulle opposizioni esecutive, senza esito favorevole per il ricorrente
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sulle opposizioni esecutive, senza esito favorevole per il ricorrente
l'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito del pignoramento presso terzi è l'atto impugnabile nel caso concreto
richiamato per contestare la liquidazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la statuizione di merito
l'abuso del processo è integrato dalla pretestuosità dell'azione o della resistenza, a prescindere dall'elemento soggettivo
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi, ritenuta corretta dalla Corte
la censura che invoca una diversa qualificazione della decisione deve essere supportata da adeguata esposizione e trascrizione degli atti rilevanti
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 111 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla teorica scissione tra decisione su opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Contro l'ordinanza di assegnazione resa nel pignoramento presso terzi il rimedio ordinario è l'opposizione agli atti esecutivi; la sola qualificazione ipotetica di una parte della motivazione in termini di opposizione all'esecuzione non basta a trasformare il mezzo di impugnazione effettivamente esperibile.
- Il principio di apparenza processuale opera solo in presenza di una qualificazione univoca e decisiva del giudice di merito; non può essere invocato per frammentare artificialmente una decisione che, nella sostanza, riguarda un solo rimedio processuale.
- Quando si deduce che una sentenza contenga due capi autonomi, uno appellabile e uno ricorribile per cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione e trascrivere gli elementi necessari a dimostrare l'effettiva scindibilità della decisione.
- Ai fini della liquidazione dei compensi, la fase istruttoria non è esclusa dalla sola mancanza di istruzione orale, potendo comprendere l'acquisizione e valutazione delle prove documentali.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può fondarsi sulla pretestuosità o palese inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di accertare un particolare elemento soggettivo di mala fede.
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