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Sentenza

Sentenza n. 1854/2026 - Torino, Sezione 1

per l'accertamento “del silenzio della P.A. sulla richiesta delle misure di accoglienza, con condanna all'adempimento ed al risarcimento del danno per mancata accoglienza della ricorrente, richiedente asilo; in subordine, per l'annullamento - dei provvedimenti del-OMISSIS- e del-OMISSIS-, con condanna ad assicurare le misure di accoglienza in favore della ricorrente ed al risarcimento del danno per mancata accoglienza della richiedente asilo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali”;

Giustizia amministrativa202503262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: mancata tempestiva assegnazione di misure di accoglienza e diniego di disponibilità di posti in strutture di accoglienza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere manifestato l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale e avere formalizzato tale domanda, ha chiesto alla Prefettura l'inserimento in una struttura di accoglienza, rappresentando anche la propria gravidanza a rischio. La Prefettura ha comunicato l'assenza di posti disponibili per nuclei familiari, l'inserimento della richiesta in lista d'attesa e la presenza di numerosi nuclei anteriormente richiedenti, alcuni dei quali vulnerabili. Dopo che la ricorrente ha chiesto di essere accolta con priorità anche come persona singola, la Prefettura ha ribadito l'indisponibilità di posti per donne singole o nuclei mamma-bambino. La ricorrente ha quindi proposto domanda di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, con condanna all'adempimento e al risarcimento del danno per mancata accoglienza, chiedendo in subordine l'annullamento degli atti prefettizi. In sede cautelare il TAR ha ordinato all'Amministrazione di assicurare alla ricorrente e al neonato una sistemazione provvisoria conforme agli standard previsti dal d.lgs. n. 142/2015 o, comunque, l'assistenza minima prevista dal diritto europeo. In esecuzione dell'ordinanza, la Prefettura ha disposto l'inserimento della ricorrente e della figlia neonata in una struttura. Con sentenza non definitiva il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda avverso il silenzio e ha convertito il rito per la trattazione della domanda risarcitoria. La ricorrente ha chiesto il risarcimento, da liquidarsi equitativamente e comunque in misura non inferiore a euro 2,50 al giorno, per il periodo compreso tra il 30 agosto 2025 e l'ingresso nel centro di accoglienza. La domanda risarcitoria si fondava sulla lesione dell'interesse legittimo, sull'illegittima mancata accoglienza, sul danno subito e sul nesso causale con la condotta dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha richiamato i principi sulla responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione: il danneggiato deve provare la lesione dell'interesse legittimo, il pregiudizio concreto, il nesso causale e l'elemento soggettivo almeno colposo dell'Amministrazione. L'illegittimità dell'azione amministrativa può costituire indice presuntivo della colpa, ma la colpa deve essere esclusa quando la violazione si colloca in un quadro normativo o fattuale ambiguo o in presenza di un errore scusabile; essa può ritenersi sussistente, in particolare, quando la regola violata sia chiara, univoca e cogente oppure quando il potere sia esercitato in palese violazione dei canoni di correttezza, imparzialità, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto non provato l'elemento soggettivo della responsabilità, considerando non specificamente contestata la spiegazione dell'Amministrazione secondo cui la carenza di posti derivava da un incremento imprevisto e imprevedibile delle domande di protezione internazionale e da una riorganizzazione delle strutture non sufficiente a fronteggiare tali flussi. Inoltre, la ricorrente non ha allegato né dimostrato di non avere beneficiato, nel periodo considerato, di altra misura di accoglienza pubblica o privata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda; il compenso del difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato rinviato a separato decreto presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione richiede l'accertamento della lesione dell'interesse legittimo, del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo della responsabilità.

  • d.lgs. n. 142/2015

    Disciplina gli standard e le modalità delle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; nel caso concreto è stato richiamato quale parametro per la sistemazione provvisoria ordinata in sede cautelare.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato nella precedente sentenza non definitiva per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta avverso il silenzio.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    È stato applicato nella precedente sentenza non definitiva per convertire il rito camerale in rito ordinario ai fini della trattazione della domanda risarcitoria.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale base per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 2-septies

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La responsabilità risarcitoria extracontrattuale della pubblica amministrazione richiede la prova della lesione dell'interesse legittimo, del danno concreto, del nesso causale e dell'illegittimità colpevole dell'azione amministrativa.
  • L'illegittimità dell'azione amministrativa può costituire un indice presuntivo della colpa dell'amministrazione, ma tale presunzione opera soltanto quando il contesto normativo e fattuale renda evidente una condotta negligente, intenzionale o contraria ai canoni di correttezza, imparzialità e buona fede.
  • Quando la regola di condotta amministrativa è ambigua o lascia all'autorità un elevato margine di discrezionalità, la colpa dell'amministrazione è configurabile solo in presenza di una violazione palese dei principi di correttezza, imparzialità, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza; le altre violazioni possono essere coperte dall'errore scusabile.
  • La domanda risarcitoria per mancata fruizione di una prestazione di accoglienza non può essere accolta se il richiedente non dimostra il concreto pregiudizio subito e, in particolare, non allega o prova di non avere beneficiato di altra misura di accoglienza pubblica o privata nel periodo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDanno da provvedimento illegittimoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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