Cassazione Civile, Ordinanza n. 10029/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un terreno sottoposto a occupazione d'urgenza e poi a espropriazione hanno impugnato la determinazione dell'indennità di espropriazione ritenendola inadeguata rispetto al valore reale del bene. In appello l'ente espropriante ha eccepito l'inammissibilità per tardività dell'opposizione alla stima, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nel termine di trenta giorni previsto dalla disciplina speciale, mentre era stata introdotta con citazione notificata entro il termine ma iscritta a ruolo oltre il termine. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione e dichiarato inammissibile l'opposizione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 36 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001, sostenendo che la tempestività dovesse valutarsi sulla data di notificazione della citazione e non sulla data di iscrizione a ruolo; gli altri motivi riguardavano il merito della stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile il principio delle Sezioni Unite n. 758/2022 secondo cui, nei procedimenti che devono essere introdotti con ricorso ma sono stati erroneamente instaurati con citazione, la tempestività va verificata con riguardo alla notificazione dell'atto di citazione e non al successivo deposito/iscrizione a ruolo. Poiché la citazione era stata notificata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stima, l'opposizione non poteva essere dichiarata tardiva per il solo fatto che l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta dopo tale termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine per proporre l'opposizione alla stima rileva ai fini della tempestività dell'impugnazione; quando l'atto introduttivo sia una citazione anziché un ricorso, conta la sua notificazione entro il termine, non il deposito successivo.
Per i procedimenti disciplinati dal d.lgs. 150/2011, se la domanda è proposta con forma processuale errata, la sanatoria dipende dalla tempestiva notificazione della citazione quando la legge prescrive il ricorso.
È richiamato come forma ritenuta dalla Corte d'appello per l'introduzione del giudizio, ma la Cassazione chiarisce che l'errore nel rito non comporta improcedibilità se l'atto è stato notificato tempestivamente.
L'ordinanza di mutamento del rito opera solo per il futuro e non incide retroattivamente sugli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nei procedimenti soggetti al d.lgs. 150/2011, se la legge prescrive il ricorso ma la parte introduce la causa con citazione, la tempestività deve essere valutata sulla data di notificazione della citazione, purché avvenuta entro il termine decadenziale.
- L'erronea scelta della forma dell'atto introduttivo non determina automaticamente l'inammissibilità quando l'atto abbia raggiunto tempestivamente il suo scopo processuale; restano ferme solo le decadenze eventualmente già maturate secondo il rito concretamente prescelto.
- Il mutamento del rito disposto dal giudice non sana con effetto retroattivo né priva di efficacia gli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo già perfezionati con la notificazione tempestiva.
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