Cassazione Penale, Sentenza n. 30697/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'appello contro il rigetto della declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorso denunciava, in sintesi: (1) motivazione apparente e carente sul mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra il reato associativo contestato nel procedimento 'Rinascita Scott' e i reati in materia di armi e di estorsione contestati nel procedimento 'Olimpo' (art. 606 lett. e) c.p.p.; artt. 310, 125 c.p.p.); (2) errata interpretazione del concetto di continuazione e del nesso teleologico (art. 81 c.p.); (3) carenza motivazionale rispetto alla desumibilita' dagli atti, al momento della prima ordinanza, degli elementi che giustificavano la seconda misura cautelare e omissione di valutazione circa la possibile discrezionalità del Pubblico Ministero nel tenere separati i procedimenti (rilevanza dell'art. 297, comma 3, c.p.p. sulla retrodatazione della decorrenza della custodia). La difesa ha prodotto riferimenti a note di polizia giudiziaria, decreti di proroga delle intercettazioni e alla chiusura delle captazioni nell'agosto 2019 come elementi disponibili prima della prima misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: ha confermato che la continuazione tra reato associativo e reati scopo e' possibile solo se i reati scopo risultavano programmati, nella loro struttura essenziale, al momento della costituzione dell'associazione o dell'ingresso nel sodalizio; analogamente ha stabilito che il nesso teleologico e' verificabile solo con accertamento concreto della strumentalità del reato scopo alla sopravvivenza dell'associazione. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha constatato una carenza motivazionale del provvedimento del Tribunale del riesame sulla questione della 'desumibilità dagli atti' degli elementi giustificativi della seconda ordinanza e sulla discrezionalità del PM nella separazione dei procedimenti. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Catanzaro, il quale dovrà riesaminare e motivare adeguatamente se, al momento della prima ordinanza cautelare, erano gia' desumibili dagli atti gli elementi per la seconda misura e se la separazione dei procedimenti fosse frutto di scelta discrezionale dell'Inquirente.
Norme richiamate
Fondamento formale dei motivi di cassazione censurati (lett. b) e lett. e)): regole sulle nullita' e sui motivi di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale del riesame sul punto della desumibilita' degli elementi.
Richiamato con riferimento al principio secondo cui il giudice deve esporre in motivazione i punti decisivi della controversia; utilizzato per censurare la genericita' delle argomentazioni del giudice del riesame.
Norma sulla continuazione dei reati; la Corte ha interpretato che, per unificare in continuazione reato associativo e reati scopo, occorre dimostrare la programmazione, nelle linee essenziali, dei singoli reati scopo al momento della costituzione o dell'ingresso nel sodalizio.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Regola sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare quando piu' ordinanze cautelari interessano fatti collegati. La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata (Sezioni Unite) che individua tre ipotesi distinte e stabilisce che, quando le ordinanze sono in procedimenti diversi e non sussiste connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se, al momento della prima ordinanza, gli elementi idonei e sufficienti per la seconda erano desumibili dagli atti e la separazione sia potuta derivare da scelta discrezionale del PM.
Massime di principio
- La continuazione tra reato associativo (anche di tipo mafioso) e reati scopo e' possibile, ma richiede la prova che i reati scopo fossero programmati, nelle linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione o dell'ingresso nel sodalizio; non basta la mera previsione generica nel programma criminoso.
- Il nesso teleologico tra reato associativo e reati scopo non e' escluso in astratto, ma la sua sussistenza dev'essere accertata concretamente: il reato scopo deve risultare finalizzato a garantire la prosecuzione o la sopravvivenza dell'associazione e non essere episodio contingente.
- La nozione di 'desumibilita dagli atti' (ai fini della retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3) non coincide con la semplice disponibilita' materiale delle fonti probatorie: occorre che l'autorita' giudiziaria, con ragionevole occasione temporale e considerata la complessita' del materiale, potesse gia' enucleare la portata indiziaria idonea a giustificare la misura cautelare successiva.
- Quando procedimenti distinti sono in corso davanti alla stessa autorita' giudiziaria, la retrodatazione mira a contrastare una separazione ingiustificata delle indagini: il giudice valutera' se la separazione e' stata dettata da esigenze investigative o da scelta discrezionale dell'inquirente.
- Una motivazione generica che non risponda specificamente alle censure difensive relative a date, atti e contenuto probatorio puo' essere ritenuta insufficiente e determinare l'annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo esame.
- Prassi difensiva consigliata: documentare con precisione le date e i contenuti delle informative, delle note di polizia giudiziaria e delle intercettazioni, chiedere la riunione dei procedimenti se opportuno, e sollevare in motivazione la rilevanza della disponibilita' temporale degli elementi probatori ai fini della retrodatazione.
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