Cassazione Civile, Sentenza n. 22908/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugna la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimi per genericità i contratti di somministrazione e a termine stipulati con Enrica Sarra e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il ricorso alla Corte di cassazione deduceva che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) della Protezione Civile, adottate per fronteggiare l'emergenza immigrazione clandestina di massa, avrebbero autorizzato l'impiego di lavoro in somministrazione e a termine anche in deroga alle norme ordinarie che richiedono la specifica causale, nonché che eventuali stabilizzazioni sopravvenute avrebbero estinto o modificato il diritto al risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato l'orientamento secondo cui le O.P.C.M., pur essendo atti derogatori in via eccezionale, possono derogare a norme di legge solo in modo espresso e non valgono a sanare la genericità delle causali dei contratti di somministrazione o a termine se la deroga non è testualmente prevista. Le autorizzazioni contenute nelle ordinanze e l'autorizzazione a bandi non bastano a escludere l'applicazione delle norme (d.lgs. n. 276/2003; d.lgs. n. 368/2001) che impongono l'indicazione della causale. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione, sollevata in memoria, della stabilizzazione sopravvenuta: non possono essere dedotti fatti nuovi in sede di legittimità che richiedono accertamenti di fatto e la memoria non è il mezzo per introdurre nuove eccezioni; il possibile factum superveniens è ammissibile in Cassazione solo in casi molto limitati e conformemente alla giurisprudenza, non configurando nel caso concreto un motivo idoneo a mutare l'esito del giudizio. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115, comma 2, cod. proc. civ.
citato dalla parte ricorrente come norma processuale; la Corte considera inammissibili nuove eccezioni introdotte in memoria ai sensi della disciplina processuale di legittimità
legge n. 225/1992, art. 5 (ora art. del Codice della Protezione Civile)
stabilisce i limiti delle ordinanze di protezione civile: le deroghe a norme ordinarie devono essere espresse; ciò giustifica il principio che le O.P.C.M. non derogano implicitamente alla disciplina dei contratti di lavoro
d.l. n. 225/2010, art. 2, comma 6
previsione che autorizzava la proroga di contratti a termine; la Corte ritiene che tale norma non possa sanare retroattivamente la nullità dei termini già apposti per genericità della causale
d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21
norme che disciplinano la somministrazione di lavoro e richiedono l'indicazione di causali; la Corte afferma che non possono essere derogate da O.P.C.M. se la deroga non è espressa
d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5
disciplinano i contratti a termine e impongono l'esplicitazione della causale; la sentenza conferma che l'assenza di causale rende illegittimi i contratti non sanati da una deroga espressa
richiamato nel complesso della disciplina del pubblico impiego a supporto delle argomentazioni circa i limiti alle assunzioni a termine nella PA
CCNL dipendenti delle agenzie di somministrazione del 28.5.1998
richiamato dalla parte resistente/ricorrente nel quadro della regolazione collettiva del lavoro somministrato; non ha prevalso come fonte idonea a modificare l'obbligo di causale
Direttiva 1999/70/CE
citata in relazione alla disciplina europea sui contratti a termine; la Corte tiene conto della giurisprudenza europea ma conferma che le O.P.C.M. non possono derogare implicitamente alle garanzie previste
art. 378 e art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamati in relazione alla funzione della memoria in Cassazione: servono a illustrare e confutare ragioni già esposte, non a introdurre nuove eccezioni o fatti sopravvenuti
art. 372, comma 1, cod. proc. civ.
regola l'ammissione di documenti nel giudizio di legittimità; la Corte osserva che non sono ammesse produzioni documentali per provare fatti sopravvenuti fuori dai casi previsti
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
norma che disciplina la possibilità per la Corte di cassazione di decidere nel merito solo dopo la cassazione della sentenza impugnata; impone l'ordine logico-temporale tra statuizione rescindente e valutazione di fatti sopravvenuti
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 (testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
richiamato in relazione al contributo unificato: la norma non si applica alle amministrazioni dello Stato, che sono esentate tramite prenotazione a debito
Massime di principio
- Le ordinanze del Presidente del Consiglio (O.P.C.M.) possono derogare a norme ordinarie solo se la deroga è espressa; autorizzazioni generiche all'impiego di lavoro a termine o in somministrazione non valgono a sanare la mancanza di causale nei contratti
- I contratti a termine e di somministrazione devono indicare la causale richiesta dalle norme (d.lgs. n. 368/2001 e d.lgs. n. 276/2003); la genericità della causale può determinare la declaratoria di illegittimità e il risarcimento
- Le memorie in Cassazione non possono essere utilizzate per introdurre nuove eccezioni o fatti sopravvenuti che richiedono accertamenti di fatto: tali eccezioni sono inammissibili in sede di legittimità salvo casi molto limitati e pacifici
- Il factum superveniens (fatto sopravvenuto) è deducibile in Cassazione soltanto in circostanze eccezionali e quando il fatto sia pacifico, idoneo a incidere sull'oggetto della causa, e non richieda ulteriori indagini probatorie
- La stabilizzazione successiva di un lavoratore non ha di per sé un effetto automatico estintivo o sostitutivo del diritto al risarcimento per abuso di contratti a termine; occorrono accertamenti circa il nesso causale e la funzione riparatoria della stabilizzazione
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nell'acquisizione di prove o nell'effettuare accertamenti di fatto: se la decisione richiede tali verifiche, occorre cassazione con rinvio
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