Cassazione Civile, Sentenza n. 22861/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato (inviato in missioni successive presso la stessa utilizzatrice tra il 2008 e il 2016), chiedendo l'accertamento della loro nullità e la ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, deducendo che la reiterazione delle missioni aveva eluso la normativa nazionale e la Direttiva 2008/104/CE (art. 5, par. 5) sul lavoro tramite agenzia interinale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, pur essendo intervenuta la decadenza dell'impugnazione dei singoli contratti anteriori all'ultimo rispetto all'art. 32, comma 4, lett. d) L. n. 183/2010 (e quindi formatosi il giudicato su quella statuizione), il giudice di merito non poteva limitarsi a dichiarare la decadenza senza verificare, alla luce dell'obbligo di interpretazione conforme al diritto UE e dei principi indicati dalla Corte di Giustizia (in particolare C-681/18 e C-232/20), se la successione delle missioni avesse nel complesso oltrepassato una durata che non può ragionevolmente qualificarsi come "temporanea" e se ciò costituisse un uso abusivo della somministrazione idoneo a integrare frode alla legge con conseguente nullità dei contratti. La Cassazione ha quindi annullato (in parte) la decisione impugnata e rinviato la causa al giudice di merito perché effettui tale valutazione concreta e applichi, se del caso, i rimedi (anche avvalendosi dell'art. 1344 c.c. e del principio di interpretazione conforme). Il Procuratore generale aveva concluso per il raccoglimento del ricorso.
Norme richiamate
Direttiva 2008/104/CE (sul lavoro tramite agenzia interinale), art. 5, par. 5
gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo al lavoro interinale e, in particolare, per prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva
Imposto agli Stati membri l'obbligo, chiaro e incondizionato, di prevenire missioni successive intese a eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia; ove la normativa nazionale non preveda limiti temporali specifici, il giudice nazionale deve valutare caso per caso se la reiterazione delle missioni configuri abuso.
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 20, comma 4
la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
Disciplina le condizioni di liceità della somministrazione; la giurisprudenza deve interpretare tale disciplina conformemente alla Direttiva per evitare elusioni della temporaneità mediante successione di missioni.
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 21, art. 22, art. 27, art. 28
Art.21: elementi essenziali del contratto di somministrazione; art.22: disciplina rapporti somministratore/prestatore; art.27-28: rimedi per somministrazione irregolare e sanzioni per somministrazione fraudolenta; tutte devono essere lette alla luce degli obblighi derivanti dalla Direttiva.
"Il requisito ... non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi..."
Ha introdotto deroghe sulle causali per la prima missione; modifica il contesto normativo della somministrazione, ma non esclude la necessità di garantire la temporaneità complessiva in conformità alla Direttiva.
Decreto legge n. 34/2014 (conv. L. n.78/2014)
Ha eliminato il requisito delle causali giustificative per il contratto di somministrazione a tempo determinato, incidendo ulteriormente sulla disciplina nazionale della somministrazione.
"La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi..." (art.31, comma 2)
Ridefinisce la disciplina nazionale della somministrazione (eliminando causali e limiti inderogati), ma impone limiti quantitativi demandati a contratti collettivi; comunque la temporaneità è requisito implicito da garantire conformemente alla Direttiva.
Legge n. 183/2010, art. 32, comma 4, lett. d)
Prevede decadenze per l'impugnazione di rapporti che producono la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso; la Cassazione ha precisato che la decadenza non impedisce al giudice di merito di considerare i rapporti precedenti come elemento fattuale per accertare un abuso complessivo conforme al diritto UE.
Richiamato come strumento per rilevare condotte elusive (frode alla legge) e per giustificare la dichiarazione di nullità dei contratti ripetuti che eludano norme inderogabili; il giudice può ricorrervi nell'interpretare norme nazionali conformemente al diritto UE.
Norma sulla nullità degli atti giuridici; citata in combinato disposto con l'art.1344 c.c. quale possibile presidio contro condotte elusive tramite contratti ripetuti.
Costituzione, art. 117, comma 1
Rilevanza per il parametro interposto: il ricorso deduceva la violazione della materia di legislazione concorrente alla luce delle norme UE; la Corte ha ritenuto ammissibile l'esame di adeguatezza della trasposizione/interpretazione nazionale alla luce della Direttiva.
Massime di principio
- La temporaneità è requisito strutturale del lavoro tramite agenzia interinale: la successione di missioni presso la stessa utilizzatrice può configurare abuso se la durata complessiva non può essere ragionevolmente considerata "temporanea" alla luce di tutte le circostanze, incluso il settore.
- Anche se il lavoratore è decaduto dall'impugnare singoli contratti precedenti, quei contratti possono comunque essere considerati come fatti nel valutare, in via incidentale, se la reiterazione delle missioni abbia eluso norme imperative e la Direttiva UE; la decadenza non impedisce del tutto l'accertamento dell'abuso complessivo.
- Il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare conformemente il diritto interno agli obiettivi della Direttiva 2008/104/CE: ove la legge nazionale non preveda limiti temporali, il giudice deve valutare caso per caso (tenendo conto specificità settoriali, numero e durata dei contratti, spiegazioni oggettive fornite dall'utilizzatore) per accertare eventuale abuso.
- L'art. 1344 c.c. (frode alla legge) e l'art. 1418 c.c. (nullità) sono strumenti utili per contrastare elusioni: il giudice può dichiarare nulli i contratti quando la successione di missioni sia volta ad eludere norme inderogabili o gli obiettivi della Direttiva.
- In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere e documentare elementi fattuali (numero di contratti, durata complessiva, continuità dell'impiego, mansioni svolte, mancanza di spiegazioni oggettive da parte dell'utilizzatore) perché il giudice del merito compia la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza UE e nazionale.
- La mancanza di limiti formali nella normativa nazionale non esime il giudice dall'accertare, conformemente al diritto UE, se nella sostanza sia stata elusa la natura temporanea della somministrazione: la valutazione non può essere meramente formale ma deve considerare l'effetto sostanziale della pratica contrattuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 21 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22845/2022 del 21/07/2022
- Sentenza lavoro · 21 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22908/2022 del 21/07/2022
- Sentenza lavoro · 21 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22909/2022 del 21/07/2022
- Sentenza lavoro · 20 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22778/2022 del 20/07/2022
- Sentenza lavoro · 20 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22782/2022 del 20/07/2022
- Sentenza lavoro · 18 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22497/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →