Cassazione Civile, Sentenza n. 22845/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di addebito INPS relativo al pagamento di contributi, sanzioni e interessi connessi all'aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall'art. 3 legge n. 92/2012 (finanziamento del Fondo di solidarietà residuale) per i periodi ottobre-novembre 2014 e gennaio-febbraio 2015. La ricorrente contestava la qualificazione come rapporti di lavoro subordinato dei rapporti instaurati con i soci che svolgevano prestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, sostenendo autonomia/associatività riconducibile al rapporto cooperativo; deduceva vizi di valutazione probatoria, errata distribuzione dell'onere della prova e violazioni procedurali per rigetto di istanze istruttorie
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Uniqacoop (tutti gli undici motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati). Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva ritenuto sussistente la natura subordinata delle prestazioni in ragione di elementi quali continuità, integrazione nell'organizzazione della cooperativa, uso di strumenti/materiali della società, retribuzione proporzionata alla durata e ripetitività/elementarità delle mansioni. La Corte ha inoltre richiamato la rilevanza presuntiva dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori come dipendenti (opzione/iscrizione alla gestione INPS lavoratori dipendenti), attribuendo all'azienda l'onere di provare l'erroneità di tale inquadramento. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (importi liquidati e oneri accessori, con riferimento anche all'art. 13 co.1-quater D.P.R. n.115/2002).
Norme richiamate
art. 3 legge n.92/2012
aliquota aggiuntiva dello 0,50 per cento prevista dall'art. 3 legge n.92 dei 2012, finalizzata al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori dipendenti
Norma che istituisce l'aliquota contestata; l'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'aliquota è stato ritenuto dovuto ai sensi dell'inquadramento previdenziale operato
art. 2094 cod. civ.
Parametro normativo richiamato per la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo; la Corte ha ritenuto applicabili ai rapporti esaminati i criteri di subordinazione desumibili dalla giurisprudenza (continuità, eterodirezione, integrazione nell'organizzazione)
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'inquadramento previdenziale come dipendenti produca una presunzione che impone all'azienda l'onere di dimostrare l'erroneità dell'iscrizione
art. 115 cod. proc. civ.
Norma sul potere valutativo del giudice sulle prove; contestazioni sulla valutazione e ammissione delle prove sono state ritenute inammissibili in Cassazione se consistono in sindacato sulla valutazione di fatti e prove
art. 2729 cod. civ.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e onere della prova; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni ancorate all'inquadramento previdenziale e alle modalità di svolgimento della prestazione
art. 1, secondo comma, legge n.142/2001
Norma relativa alla figura del socio di cooperativa e all'assunzione del rischio d'impresa; la Corte ha chiarito che l'assunzione del rischio di impresa del socio non esclude automaticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. con L. 18 dicembre 2020 n.176)
Richiamato procedimentalmente in relazione al deposito di conclusioni scritte del P.M.; non inciso sul merito sostanziale
art. 13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002
Riferimento normativo richiamato in ordine ai presupposti per il versamento cautelativo a carico della parte soccombente; applicato nella liquidazione delle spese
Massime di principio
- L'iscrizione/opt-in dei lavoratori alla gestione INPS dei lavoratori dipendenti costituisce una presunzione rilevante di subordinazione: grava sul datore di lavoro l'onere di provare che tale inquadramento era erroneo.
- Gli elementi indicativi della subordinazione principali sono continuità e regolarità della prestazione, integrazione nell'organizzazione dell'impresa, uso di strumenti e materiali aziendali, retribuzione proporzionata alla durata; la presenza di tali indici permette al giudice di merito di fondare una presunzione di subordinazione.
- Le contestazioni in Cassazione che mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito (ponderazione delle prove, scelta di ritenere più credibili certi elementi rispetto ad altri) sono frequentemente inammissibili: la Suprema Corte interviene limitatamente su questioni di diritto o su vizi logico-giuridici della motivazione.
- La qualificazione di socio di cooperativa e l'assunzione del rischio d'impresa non escludono di per sé la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: è necessario esibire prove concrete e documentali della reale autonomia e delle specifiche tipologie contrattuali (es. rapporti di lavoro intermittente/formalizzati, fatture per prestazioni di lavoro autonomo) per superare la presunzione.
- Per difendersi efficacemente in caso di contestazione INPS, il datore/cooperativa dovrebbe documentare specifici elementi a favore dell'autonomia: contratti scritti che descrivono natura autonoma, prove di organizzazione indipendente del socio, documentazione fiscale che dimostri forme di prestazione non subordinata e assenza di integrazione nell'organizzazione aziendale.
- Le doglianze procedurali relative al mancato esame o rigetto di istanze istruttorie devono dimostrare che i fatti non valutati erano decisivi e probatori in modo tale da costituire violazione del diritto di difesa; altrimenti sono insuscettibili di accoglimento in sede di legittimità.
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