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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11348/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

L’investitore aveva negoziato obbligazioni Cirio tramite la banca, impartendo un ordine telefonico. In primo grado aveva chiesto la nullità del contratto di negoziazione e, in subordine, il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi dell’intermediario; il Tribunale aveva respinto entrambe le domande. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1637/2015 depositata il 7 novembre 2015, aveva respinto integralmente l’appello. Pur avendo rilevato che la banca aveva violato gli obblighi informativi e che, data l’estrema pericolosità dei titoli, non avrebbe dovuto eseguire l’ordine telefonico senza richiedere un ordine scritto, la Corte aveva escluso la nullità in base all’orientamento delle Sezioni Unite n. 26724/2007. Aveva inoltre ritenuto che la domanda risarcitoria non potesse essere proposta senza una domanda di risoluzione del contratto. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e un vizio motivazionale: ha contestato sia che la domanda risarcitoria fosse stata validamente devoluta al giudice d’appello, sia che il risarcimento presupponesse necessariamente la risoluzione. Ha richiamato l’atto di appello, nel quale aveva invocato le violazioni degli obblighi informativi, il danno e il nesso eziologico, sostenendo che, se la banca avesse rispettato gli obblighi di legge e regolamentari, l’operazione non sarebbe stata eseguita.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione della banca secondo cui sulla domanda risarcitoria si sarebbe formato il giudicato, perché dall’atto di appello risultava che l’investitore aveva devoluto la domanda al giudice di secondo grado e ne aveva illustrato, seppure implicitamente ma in modo inequivocabile, i presupposti: inadempimento, danno e nesso eziologico. Ha inoltre ritenuto errata la decisione d’appello nella parte in cui subordinava l’esame della domanda risarcitoria alla proposizione della domanda di risoluzione, poiché l’azione di risarcimento per inadempimento contrattuale è autonoma e può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    In particolare, il legislatore, con l’inciso “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”, contenuto nell’art. 1453 c.c., comma 1, ha voluto evidenziare l’autonomia dell’azione di risarcimento del danno rispetto a quella di risoluzione contrattuale, con la conseguenza che ove – come nel caso di specie – la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta, il giudice è tenuto ad esaminarla.

    La domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione: se proposta, deve essere esaminata anche quando non sia stata chiesta la risoluzione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso ha denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e, in relazione al n. 5, un vizio motivazionale; la Corte ha accolto la censura relativa all’erronea subordinazione della domanda risarcitoria alla domanda di risoluzione.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente alla domanda di risoluzione oppure separatamente; non presuppone necessariamente l’esperimento dell’azione di risoluzione.
  • La proposizione della domanda risarcitoria non implica, di per sé, la proposizione anche della domanda autonoma di risoluzione del contratto.
  • Se l’appello devolve al giudice la domanda risarcitoria e illustra, anche implicitamente ma in modo inequivocabile, l’inadempimento, il danno e il nesso eziologico, la domanda deve considerarsi validamente impugnata e non può ritenersi coperta da giudicato per mancanza di un motivo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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