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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07061/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva, concedendo le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando la pena detentiva in due anni di reclusione con sospensione condizionale, revocando l'interdizione dai pubblici uffici e fissando in due anni la durata delle pene accessorie fallimentari. Il ricorso per cassazione censurava solo la motivazione sulla durata di queste pene accessorie: si sosteneva che la misura, prevista dalla legge in un intervallo edittale, fosse stata rideterminata d'ufficio senza un accordo specifico ex art. 599-bis c.p.p. e senza una motivazione ancorata ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece ammissibili doglianze su questioni non devolute in appello o su vizi della pena che non sfocino nell'illegalità della sanzione. Nel caso concreto la durata delle pene accessorie fallimentari non era stata oggetto di specifica devoluzione in appello e, comunque, la Corte territoriale l'aveva contenuta al di sotto della media edittale, dando conto degli elementi favorevoli ex art. 133 c.p. richiamati anche a sostegno della mitigazione della pena principale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello delimita il perimetro delle questioni deducibili in cassazione: sono rilevanti le censure sulla formazione del consenso e sul contenuto difforme della decisione, non le doglianze su questioni non devolute o su vizi non trasfusi in illegalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non devolute non fonda, di regola, un ricorso ammissibile nel contesto del concordato in appello.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della commisurazione della pena; nel caso concreto la doglianza sulla motivazione della durata delle pene accessorie è stata ritenuta infondata/inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di personalizzazione e di commisurazione della pena, valorizzati per le attenuanti generiche e la riduzione della pena detentiva, sono stati ritenuti estensibili anche alla determinazione delle pene accessorie fallimentari.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per far valere vizi attinenti alla formazione del consenso, al mancato consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione; non consente di introdurre censure nuove o non specificamente devolute al giudice di merito.
  • Le questioni sulla determinazione della pena o delle pene accessorie non sono deducibili in cassazione se non si traducono in una sanzione illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Se la censura sulla pena accessoria non era stata devoluta in appello, il giudice di legittimità non può esaminarla, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio o non deducibile prima.
  • Una motivazione resa per la riduzione della pena principale e fondata sui criteri di cui all'art. 133 c.p. può sorreggere, in assenza di specifiche contestazioni, anche la commisurazione delle pene accessorie.
  • La determinazione di una pena al di sotto della media edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica, purché il giudice dia conto degli elementi rilevanti considerati nel bilanciamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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