Cassazione Civile, Ordinanza n. 28612/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di una somma per fornitura di materiale edile, sostenendo di non essere legittimata passiva perché il rapporto di fornitura sarebbe intercorso con un consorzio terzo chiamato in causa. In primo grado l'opposizione era stata accolta, con revoca del decreto e condanna del consorzio ritenuto debitore. Il fornitore aveva appellato deducendo che la fornitura era stata ordinata dalla società opponente, che aveva ricevuto la merce e chiesto anche una proroga del pagamento; la Corte d'appello aveva riformato la decisione, affermando che anche la società opponente aveva assunto l'obbligazione verso il fornitore. In cassazione la società opponente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di numerose norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, lamentando soprattutto che la Corte d'appello avesse completamente ignorato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, eccezione fondata sul fatto che in primo grado il creditore aveva ottenuto il riconoscimento del credito, sia pure nei confronti del terzo chiamato; gli altri tre motivi riguardavano, rispettivamente, la mancata considerazione della tesi dell'appellante sulla responsabilità esclusiva della società, la valutazione delle prove documentali e la valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato tra le norme invocate nel motivo, in relazione al difetto di interesse ad agire
richiamato tra le norme invocate nel motivo
la sua violazione è ravvisata perché la Corte d'appello non si è pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse
richiamato tra le norme invocate nel motivo
richiamato tra le norme invocate nel motivo
richiamato tra le norme invocate nel motivo
richiamato tra le norme invocate nel motivo
richiamato tra le norme invocate nel motivo
richiamato tra le norme invocate nel motivo
richiamato tra le norme invocate nel motivo
richiamato tra le norme invocate nel motivo, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato tra le norme invocate nel motivo, in tema di obbligazioni solidali
richiamato tra le norme invocate nel motivo, in tema di obbligazioni solidali
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
indicato quale parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie
richiamato implicitamente dalla formula "articoli 2723 e ss. c.c." nel terzo motivo
richiamato implicitamente dalla formula "articoli 2723 e ss. c.c." nel terzo motivo
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il giudice deve pronunciarsi su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti; la mancata risposta su un'eccezione autonoma integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- L'interesse ad impugnare deve essere concretamente apprezzabile rispetto alla posizione processuale e sostanziale della parte; se la sentenza di primo grado ha già riconosciuto il credito dell'appellante, ancorché nei confronti di un soggetto diverso, l'interesse all'appello può essere contestato e va esaminato espressamente.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione viene accolto per un vizio processuale assorbente, gli altri motivi restano assorbiti e non devono essere esaminati nel merito dal giudice di legittimità.
- L'omissione di pronuncia su un'eccezione di inammissibilità del gravame comporta cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché riesamini la questione e, se del caso, l'intero appello.
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