Cassazione Penale, Sentenza n. 28219/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.) rispetto alla responsabilità penale dell'imputato, deducendo che la condanna si è fondata unicamente su intercettazioni telefoniche senza ulteriori riscontri; 2) errato inquadramento dei fatti, con mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, per mancata considerazione del ruolo di assuntore, della posizione economica, della natura/quantità e capacità drogante delle sostanze; 3) carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo "palesemente infondato". In dettaglio: 1) ha ritenuto lecita e adeguatamente motivata la valutazione probatoria basata sulle intercettazioni, che la sentenza di merito ha dettagliatamente richiamato collegando specifiche conversazioni ai singoli capi di imputazione; 2) ha confermato il mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990, ritenendo corretta la valutazione complessiva che ha tenuto conto della reiterazione e dell'inserimento dell'imputato in una rete di spaccio non occasionale; 3) ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, motivazione emergente soprattutto dalla sentenza di primo grado e richiamata in appello, alla luce dei precedenti penali e del contesto criminale specializzato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Gli artt. richiamati definiscono i motivi di ricorso per cassazione: lett. e) riguarda la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; lett. b) concerne il vizio di diritto nella qualificazione del fatto. La Corte ha ritenuto che i motivi non avessero fondamento perché la motivazione di merito era congrua e la qualificazione giuridica corretta.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Il comma 1 disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il comma 5 introduce il giudizio di lieve entità per determinate ipotesi. La Corte ha interpretato che la valutazione della lieve entità richiede una valutazione complessiva e che la reiterazione e il ruolo nell'organizzazione di spaccio possono escludere l'applicazione del comma 5 anche se le singole quantità sono modeste o non accertate.
Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara il ricorso inammissibile o infondato, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda a favore della Cassa delle ammende. Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015 (Nava); Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017 (Nafia); Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 (Bandera); Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
La giurisprudenza afferma che le intercettazioni possono fondare la prova di reato se il loro tenore è chiaramente evocativo di attività illecita; tuttavia, in assenza di riscontri, il giudice deve motivare rigorosamente come si è risaliti a qualità e quantità della droga. Inoltre, la valutazione della lieve entità richiede un giudizio complessivo che consideri reiterazione e contesto.
Massime di principio
- Le intercettazioni possono costituire prova sufficiente se la decisione di merito indica con precisione quali conversazioni sono state valutate e spiega logicamente il collegamento tra dialoghi e condotte contestate; l'onere motivazionale è più stringente quando non ci sono riscontri materiali.
- La qualificazione dei fatti come "di lieve entità" ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 comporta una valutazione globale: non basta la modesta quantità di volta in volta ceduta se emergono elementi di reiterazione, ruolo nell'organizzazione o capacità di diffusione non episodica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su precedente penale e sul contesto del reato (es. partecipazione a rete di narcotraffico); il giudice deve però motivare chiaramente tale valutazione.
- In cassazione il ricorso è inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati o la doglianza non indica errori logico-giuridici specifici nella motivazione di merito.
- Chi impugna deve puntare non solo a critiche generiche della valutazione probatoria, ma a mostrare omissioni o illogicità specifiche nella motivazione che rendano la decisione incomprensibile o arbitraria.
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