Cassazione Penale, Ordinanza n. 30688/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo nullità della sentenza per violazione di legge in relazione agli artt. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 e 131-bis c.p. Sosteneva che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito tributario e del piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria, il giudice avrebbe dovuto riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valutando il comportamento successivo al reato. Con memoria successiva insisteva richiamando una recente pronuncia di legittimità che avrebbe valorizzato l'integrale o parziale adempimento del debito tributario ai fini dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già esaminato e motivatamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando negativamente la condotta elusiva, l'entità assai rilevante dell'evasione per più annualità, la reiterazione delle condotte e la matrice professionale delle stesse. La Corte ha inoltre osservato che il pagamento del debito tributario e la condotta susseguente sono solo uno degli elementi da considerare, non idonei da soli a fondare automaticamente la causa di non punibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
La disposizione impone di valutare, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione; tale adempimento non opera però come criterio esclusivo o automatico di proscioglimento.
La particolare tenuità del fatto va apprezzata in modo complessivo, considerando anche la condotta susseguente al reato, ma restano centrali le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e la valutazione ex art. 133 c.p.
La sentenza impugnata aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta, dopo aver escluso il proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La motivazione di merito ha richiamato la riduzione di pena massima conseguibile nel rito premiale in ragione dell'estinzione del debito erariale ancora in itinere.
È parametro concorrente nella valutazione della particolare tenuità del fatto, insieme alla condotta susseguente e alle modalità della condotta.
Massime di principio
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il pagamento del debito tributario e la condotta susseguente al reato costituiscono elementi di valutazione, ma non determinano automaticamente la non punibilità.
- La novella che consente di valorizzare la condotta susseguente non ha eliminato la necessità di una valutazione complessiva del fatto, che resta ancorata soprattutto alle modalità della condotta e all'entità dell'offesa.
- Un ricorso per cassazione contro il diniego dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di reati tributari, la rilevanza del pagamento del debito erariale va apprezzata nel quadro complessivo della gravità dell'evasione, della reiterazione delle condotte e della loro eventuale professionalità.
- La concessione del beneficio premiale previsto dalla disciplina dei reati tributari non implica, di per sé, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
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