Cassazione Penale, Sentenza n. 46656/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Fanis impugna la sentenza d'appello che, rideterminando la pena, ha applicato aumenti per la continuazione in misura identica ai reati satellite. La censura riguarda in particolare i capi I) e K), per i quali il difensore sostiene che il minimo edittale era inferiore rispetto ad altri capi (B, C, G) e che quindi l'aumento per continuazione avrebbe dovuto essere parametrato in misura minore; con memorie tardive è stata pure dedotta la carenza di motivazione quanto alla misura dei singoli aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza originaria non contestasse la motivazione della Corte territoriale e che la nuova censura sulla carenza motivazionale sia stata proposta tardivamente (e comunque avrebbe dovuto essere formulata come motivo aggiunto). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la critica che imponeva il parametro del minimo edittale come unico criterio per fissare gli aumenti per continuazione, affermando la discrezionalità del giudice di merito. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili e nulla è stato liquidato in loro favore.
Norme richiamate
Norma penale relativa al falso; citata nella rubrica dei capi di imputazione per indicare il tipo di reato ascritto all'imputato
Altro riferimento normativo al falso penale indicato nella rubrica; usato per definire i capi di imputazione
Norma che disciplina l'aumento di pena per la continuazione; la Corte ha richiamato questo articolo per l'incremento applicato ai reati satellite e ha affermato che la legge non impone di parametrarne l'entità esclusivamente sul minimo edittale di ciascun reato
Disciplina i termini per la proposizione dei motivi aggiunti in Cassazione; la Corte ha ritenuto che le nuove censure sollevate tardivamente nelle memorie erano da prospettarsi nei termini di cui a questa norma e non potevano essere ammesse come nuove ragioni fuori termine
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile o infondato, incluse le spese e sanzioni; la Corte ha applicato le relative pronunce provvedendo alla condanna alle spese e alla somma per la cassa delle ammende
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel determinare l'entità dell'aumento per continuazione e non è vincolato a parametrarlo unicamente sul minimo edittale di ciascun reato.
- Una censura nuova o ampliativa rispetto al motivo originario va proposta nei termini e con le forme dei motivi aggiunti (art. 611 c.p.p.); se sollevata tardivamente, è generalmente inammissibile.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che non contesti in modo specifico la motivazione del giudice di merito o che prospetti questioni puramente discrezionali senza fondamento giuridico preciso.
- Le parti civili hanno interesse alla fase di legittimità solo se il ricorso incide sul profilo della responsabilità o su questioni che possano alterare l'esito risarcitorio; ricorsi limitati al trattamento sanzionatorio possono non giustificare la loro partecipazione e la liquidazione di spese a loro favore.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della cassa delle ammende) a carico del ricorrente
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