Cassazione Penale, Ordinanza n. 17375/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo quattro motivi: (1) violazione di legge sull'affermazione di responsabilità per concorso in rapina; (2) vizio di motivazione della sentenza impugnata; (3) violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, c.p.; (4) violazione di legge in ordine all'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano formulati in modo generico e meramente evocativo, senza la necessaria specificità e pertinenza, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese in appello. In particolare, il terzo motivo è stato ritenuto anche inammissibile perché non risulta previamente dedotto in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p., come emergerebbe dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 11 c.p.
Richiamato quale aggravante contestata nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e per difetto di previa deduzione in appello.
Richiamato quale oggetto di censura nel ricorso; la doglianza è stata ritenuta generica e non specifica.
I motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
Il ricorso privo dei requisiti di legge è inammissibile.
Le questioni non dedotte previamente in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, pertinenti e concretamente riferiti alle ragioni della decisione impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo indistinto questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Una doglianza non dedotta in appello, o comunque non devoluta al giudice di secondo grado, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- La mancata specificazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dei motivi impedisce alla Corte di cassazione di esercitare il sindacato di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
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