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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03169/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta da una banca creditrice della società venditrice, con cui veniva chiesta la declaratoria di nullità per simulazione assoluta di una serie di compravendite immobiliari compiute dalla società poi fallita, tra cui quella stipulata il 19 maggio 2003 a favore dell'odierno ricorrente. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda e la Corte d'appello confermò, ritenendo simulato l'atto di vendita. In cassazione l'acquirente dedusse, con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la sua contestazione circa la pretesa rilevanza di precedenti contratti preliminari aventi ad oggetto gli stessi immobili, dei quali egli dichiarava di non avere avuto notizia; aggiungeva che, anche ove tali preliminari fossero esistiti, ciò non avrebbe escluso la successiva volontà della venditrice di alienare i beni ad altri acquirenti ignari. Il ricorrente lamentava inoltre che la Corte d'appello non si fosse espressa su tali rilievi, omettendo la motivazione su un punto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente incardinato sull'art. 360, n. 5, c.p.c., fosse proposto nei termini non più consentiti di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Richiamando il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, la Corte ha osservato che il vizio denunciabile oggi è soltanto quello che integri una vera e propria violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nei casi di mancanza grafica della motivazione, motivazione apparente, perplessa o oggettivamente incomprensibile, o manifestamente contraddittoria, emergenti dalla sola sentenza. Ha inoltre rilevato che, anche volendo qualificare la censura come omesso esame di fatti decisivi, il motivo sarebbe comunque inammissibile per la presenza di una doppia conforme e per il mancato assolvimento dell'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e la loro diversità. Infine, ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione"

    Il vizio motivazionale non può più essere dedotto nei termini tradizionali di insufficienza o contraddittorietà; è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La violazione di questa norma ricorre solo quando la motivazione manchi graficamente, sia meramente apparente, perplessa, oggettivamente incomprensibile o manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, risultando il vizio dalla sentenza stessa.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere formulato nei termini di una generica censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, essendo oggi censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando la sua anomalia sia immediatamente percepibile dal testo della sentenza, senza necessità di confrontarla con gli atti di causa o con le prove raccolte nei gradi di merito.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorrente che deduca l'omesso esame di fatti decisivi deve indicare in modo puntuale le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che esse sono diverse.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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