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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30699/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in forma lieve. Ha dedotto due censure: con il primo motivo ha lamentato vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento delle pene sostitutive della pena detentiva breve, chiedendo la sostituzione con pena pecuniaria sostitutiva. La sentenza impugnata aveva escluso le attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi e i numerosi precedenti penali, e aveva negato la pena sostitutiva ritenendo non affidabile il condannato quanto all'adempimento delle prescrizioni e alla solvibilità della pena pecuniaria, richiamando anche la particolare proclività a delinquere e il fatto che l'imputato aveva già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la motivazione della Corte territoriale sia sul diniego delle attenuanti generiche, fondato su elementi negativi quali i precedenti penali e l'assenza di aspetti favorevoli, sia sul diniego delle pene sostitutive, giustificato dalla valutazione di inidoneità del condannato a rispettare le prescrizioni e dalla mancanza di garanzie di solvibilità della pena pecuniaria sostitutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Indicato come norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna; la decisione non si sofferma sul merito della sua configurazione, ma solo sulla fase di impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità può essere irrogata poiché non si può escludere che la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice valorizza elementi negativi specifici, come i precedenti penali e l'assenza di circostanze positive, senza che il mero rispetto delle prescrizioni cautelari o la scelta del rito alternativo impongano di per sé un esito favorevole.
  • Il mancato riconoscimento delle pene sostitutive della pena detentiva breve è legittimo quando il giudice di merito fonda la decisione su una prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni e sulla mancanza di garanzie di solvibilità della pena pecuniaria sostitutiva.
  • In sede di legittimità, le valutazioni discrezionali del giudice di merito in tema di attenuanti generiche e pene sostitutive non sono sindacabili se sorrette da motivazione non manifestamente illogica e ancorata a dati concreti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga una causa non imputabile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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